Art. 19.

  Le  navi  italiane,  alle  quali  si  applica  la  normativa di cui
all'articolo  17,  devono  avere, tra i libri di cui all'articolo 169
del codice della navigazione, il registro degli idrocarburi sul quale
vanno effettuate le prescritte annotazioni.
  In  tutti  i  casi  di  versamento  o  perdita  di  idrocarburi, il
comandante  della  nave  e'  tenuto  a farne annotazione nel registro
degli  idrocarburi, con l'indicazione delle circostanze e delle cause
di  tale versamento o perdita, nonche' a farne denuncia al comandante
del porto piu' vicino.
  Ogni  pagina  del  registro  degli  idrocarburi deve essere firmata
dall'ufficio o dagli ufficiali responsabili delle relative operazioni
e, qualora la nave sia armata, dal comandante.
  Per  la  tenuta  del  registro  degli  idrocarburi  si applicano le
disposizioni  degli  articoli  362  e  seguenti  del  regolamento per
l'esecuzione  del  codice  della  navigazione marittima riguardanti i
libri di bordo.