Art. 20.

  Il  comandante  di una nave battente bandiera italiana che violi le
disposizioni  dell'articolo  16  o la normativa internazionale di cui
all'articolo 17, nonche' il proprietario o l'armatore della nave, nel
caso  in  cui  la  violazione sia avvenuta con il loro concorso, sono
puniti  con  l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire
500.000  a  lire  10  milioni;  se  il fatto e' avvenuto per colpa le
suddette pene sono ridotte alla meta'.
  Alla  stessa  pena  e'  soggetto il comandante di una nave battente
bandiera straniera che violi le disposizioni di cui all'articolo 16.
  Per i reati previsti al primo e secondo comma del presente articolo
e' consentita, in caso di recidiva specifica, l'emissione del mandato
di cattura.
  Per  il  comandante di nazionalita' italiana della nave la condanna
per il reato di cui al precedente primo comma comporta la sospensione
del  titolo  professionale,  la cui durata sara' determinata ai sensi
dell'articolo 1083 del codice della navigazione.
  Ai  comandanti  di  navi  di  nazionalita' non italiana che abbiano
subito  condanne  in  relazione  al  reato di cui sopra sara' inibito
l'attracco a porti italiani per un periodo variabile, da determinarsi
con  decreto  del  Ministro della marina mercantile, commisurato alla
gravita' del reato commesso ed alla condanna comminata.