Art. 20. Il comandante di una nave battente bandiera italiana che violi le disposizioni dell'articolo 16 o la normativa internazionale di cui all'articolo 17, nonche' il proprietario o l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, sono puniti con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 10 milioni; se il fatto e' avvenuto per colpa le suddette pene sono ridotte alla meta'. Alla stessa pena e' soggetto il comandante di una nave battente bandiera straniera che violi le disposizioni di cui all'articolo 16. Per i reati previsti al primo e secondo comma del presente articolo e' consentita, in caso di recidiva specifica, l'emissione del mandato di cattura. Per il comandante di nazionalita' italiana della nave la condanna per il reato di cui al precedente primo comma comporta la sospensione del titolo professionale, la cui durata sara' determinata ai sensi dell'articolo 1083 del codice della navigazione. Ai comandanti di navi di nazionalita' non italiana che abbiano subito condanne in relazione al reato di cui sopra sara' inibito l'attracco a porti italiani per un periodo variabile, da determinarsi con decreto del Ministro della marina mercantile, commisurato alla gravita' del reato commesso ed alla condanna comminata.