Art. 21.

  In  relazione  ai danni provocati per violazione delle disposizioni
previste   dal   presente   titolo,   fermo   restando   il  disposto
dell'articolo  185 del codice penale, al comandante e il proprietario
o  l'armatore della nave sono tenuti in solido a rifondere allo Stato
le  spese  sostenute  per  la  pulizia  delle  acque e degli arenili,
nonche'  a  risarcire  i  danni  arrecati  alle  risorse marine. Tale
obbligo  solidale  sussiste  anche  nei  casi  in  cui  si sia dovuta
effettuare la discarica on mare di sostanze vietate, per la sicurezza
della  propria o di altra nave; o l'immissione delle sostanze vietate
nelle  acque del mare sia stata causata da un'avaria o da una perdita
inevitabile  ed  ogni ragionevole precauzione sia stata adottata dopo
l'avaria  o  la  scoperta  della  perdita  per  impedire o ridurre il
versamento delle sostanze stesse in mare.