Art. 23.

  La  sorveglianza  per la prevenzione degli inquinamenti delle acque
marine  da  idrocarburi  e  dalle altre sostanze nocive nell'ambiente
marino  e  l'accertamento  delle  infrazioni alle norme relative sono
affidati, sotto la direzione dei comandanti dei porti, agli ufficiali
ed  agenti  di polizia giudiziaria di cui all'articolo 221 del codice
di procedura penale e all'articolo 1235 del codice della navigazione,
nonche'   al   personale  civile  dell'amministrazione  della  marina
mercantile,  agli  ufficiali,  sottufficiali e sottocapi della marina
militare.