Art. 27. (1) L'articolo 190 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Per il rilascio degli estratti e certificati di stato civile, oltre all'importo della carta bollata, l'ufficiale di stato civile riscuote il diritto di lire 1.000 per ogni facciata o parte di facciata". (2) L'articolo 191 del suddetto regio decreto n. 1238 del 1939 e' sostituito dal seguente: "Gli estratti e certificati di cui al precedente articolo sono rilasciati gratuitamente alle pubbliche autorita' per uso d'ufficio. Il diritto di cui all'articolo precedente e' ridotto del 50 per cento per il rilascio di estratti e certificati a qualsiasi persona nei casi in cui e' prevista l'esenzione dell'imposta di bollo". (3) All'articolo 192 del regio decreto n. 1238 del 1939 e' aggiunto il seguente comma: "Qualora il rilascio dei certificati di cui agli articoli precedenti venga effettuato con sistemi meccanici i comuni sono esentati dalla tenuta del registro di cui ai commi precedenti". (4) L'articolo 194 del predetto regio decreto n. 1238 del 1939 e' sostituito dal seguente: "I diritti di stato civile di cui agli articoli precedenti spettano ai comuni nella misura del 90 per cento. Il rimanente 10 per cento e' destinato alla costituzione di un fondo per la formazione professionale degli ufficiali di stato civile, gestito secondo le modalita' di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604". (5) Il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 551, e successive modificazioni, e' abrogato. (6) La tassa di ammissione ai concorsi per gli impieghi presso i comuni, le province, loro consorzi ed aziende stabilita dall'articolo 1 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2361, nonche' la tassa di concorso di cui all'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, sono stabilite in lire 7.500. (7) I diritti di segreteria di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sono cosi' modificati: 1) le tariffe previste ai numeri 1), 2), 3), 5), 6), 7) e 8 sono fissate in lire 1.000; 2) il numero 4) e' cosi' sostituito: "sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati al n. 1) e' dovuta: sulle prime lire 100.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 sull'importo eccedente le lire centomila e sino a lire due milioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2,00% sull'importo eccedente le lire due milioni e sino a lire dieci milioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1,00% sull'importo eccedente le lire dieci milioni e sino a lire sessanta milioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 0,60% sull'importo eccedente le lire sessanta milioni e sino a lire trecento milioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 0,40% sull'importo eccedente le lire trecento milioni e sino a lire un miliardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 0,20% sugli importi eccedenti le lire un miliardo e senza limite di valore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 0,10%"; 3) dopo il n. 6) e' aggiunto il seguente numero: "6-bis) certificati e attestati redatti a mano, con ricerca d'archivio, rilasciati anche per la determinazione dell'albero genealogico, per ogni singolo nominativo contenuto in tali atti L. 10.000"; 4) il diritto di scritturazione per gli esemplari degli avvisi d'asta destinati alla pubblicazione, previsto dalla norma speciale n. 4 allegata alla predetta tabella D di cui alla citata legge n. 604 del 1962, e' elevato a lire 2.000; 5) il diritto fisso da esigere dai comuni, oltre il diritto di segreteria di cui alla predetta tabella D, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identita', e' stabilito in lire 1.000. (8) Le percentuali del 70 per cento e del 30 per cento previste dal secondo comma dell'articolo 30 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono modificate rispettivamente in 90 per cento e 10 per cento. (9) La misura delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e' decuplicata. (10) Sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.