Art. 27.

  (1)  L'articolo  190  del  regio  decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "Per  il  rilascio  degli  estratti  e certificati di stato civile,
oltre  all'importo  della  carta bollata, l'ufficiale di stato civile
riscuote  il  diritto  di  lire  1.000  per  ogni facciata o parte di
facciata".
  (2)  L'articolo  191 del suddetto regio decreto n. 1238 del 1939 e'
sostituito dal seguente:
  "Gli  estratti  e  certificati  di  cui al precedente articolo sono
rilasciati gratuitamente alle pubbliche autorita' per uso d'ufficio.
  Il  diritto  di  cui  all'articolo precedente e' ridotto del 50 per
cento  per  il rilascio di estratti e certificati a qualsiasi persona
nei casi in cui e' prevista l'esenzione dell'imposta di bollo".
  (3) All'articolo 192 del regio decreto n. 1238 del 1939 e' aggiunto
il seguente comma:
  "Qualora   il   rilascio  dei  certificati  di  cui  agli  articoli
precedenti  venga  effettuato  con  sistemi  meccanici  i comuni sono
esentati dalla tenuta del registro di cui ai commi precedenti".
  (4)  L'articolo  194 del predetto regio decreto n. 1238 del 1939 e'
sostituito dal seguente:
  "I diritti di stato civile di cui agli articoli precedenti spettano
ai comuni nella misura del 90 per cento.
  Il  rimanente  10  per  cento  e' destinato alla costituzione di un
fondo  per  la  formazione  professionale  degli  ufficiali  di stato
civile,  gestito  secondo  le  modalita' di cui all'articolo 42 della
legge 8 giugno 1962, n. 604".
  (5)  Il  regio  decreto  legislativo  17  maggio  1946,  n.  551, e
successive modificazioni, e' abrogato.
  (6)  La  tassa  di ammissione ai concorsi per gli impieghi presso i
comuni, le province, loro consorzi ed aziende stabilita dall'articolo
1  del  regio  decreto  21 ottobre 1923, n. 2361, nonche' la tassa di
concorso  di cui all'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e
successive modificazioni, sono stabilite in lire 7.500.
  (7)  I  diritti  di  segreteria di cui alla tabella D allegata alla
legge 8 giugno 1962, n. 604, sono cosi' modificati:
    1)  le tariffe previste ai numeri 1), 2), 3), 5), 6), 7) e 8 sono
fissate in lire 1.000;
    2) il numero 4) e' cosi' sostituito:
    "sul  valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati al
n. 1) e' dovuta:

sulle prime lire 100.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000
sull'importo eccedente le lire centomila e sino a lire due milioni. .
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . L. 2,00%
sull'importo  eccedente  le  lire  due  milioni  e  sino a lire dieci
milioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1,00%
sull'importo  eccedente  le lire dieci milioni e sino a lire sessanta
milioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 0,60%
sull'importo  eccedente  le  lire  sessanta  milioni  e  sino  a lire
trecento milioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 0,40%
sull'importo  eccedente  le  lire  trecento  milioni e sino a lire un
miliardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 0,20%
sugli  importi eccedenti le lire un miliardo e senza limite di valore
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 0,10%";

    3) dopo il n. 6) e' aggiunto il seguente numero:
    "6-bis)  certificati  e  attestati  redatti  a  mano, con ricerca
d'archivio,   rilasciati  anche  per  la  determinazione  dell'albero
genealogico,  per  ogni  singolo nominativo contenuto in tali atti L.
10.000";
    4)  il  diritto  di scritturazione per gli esemplari degli avvisi
d'asta destinati alla pubblicazione, previsto dalla norma speciale n.
4  allegata  alla  predetta tabella D di cui alla citata legge n. 604
del 1962, e' elevato a lire 2.000;
    5)  il  diritto  fisso da esigere dai comuni, oltre il diritto di
segreteria  di  cui  alla predetta tabella D, all'atto del rilascio o
del rinnovo della carta d'identita', e' stabilito in lire 1.000.
  (8) Le percentuali del 70 per cento e del 30 per cento previste dal
secondo  comma dell'articolo 30 della legge 15 novembre 1973, n. 734,
sono modificate rispettivamente in 90 per cento e 10 per cento.
  (9)  La  misura delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 11
della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e' decuplicata.
  (10)  Sono  abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 25 del
decreto-legge   22   dicembre   1981,   n.   786,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.