Art. 28.

  (1)  Il  periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, e'
prorogato   al  31  dicembre  1983  nei  confronti  delle  camere  di
commercio,  delle aziende di soggiorno, cura e turismo, delle regioni
Sardegna,  Friuli-Venezia  Giulia, Trentino-Alto Adige, nonche' delle
province autonome di Trento e Bolzano.
  (2)  Le  disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo
30  del  decreto-legge  22 dicembre 1981, numero 786, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono prorogate al
31 dicembre 1983.
  (3)  Per  l'anno 1983 le somme di cui all'articolo 8 del richiamato
decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n.  638  del  1972,  da
corrispondere   alle   regioni   Sardegna,   Friuli-Venezia   Giulia,
Trentino-Alto  Adige  e  alle  province autonome di Trento e Bolzano,
sono  determinate,  ove  le  quote dei tributi erano fisse, in misura
pari a quelle previste dal primo e secondo comma dell'articolo 31 del
detto  decreto-legge  n.  786  del  1981;  qualora il complesso delle
entrate  per somme sostitutive di tributi soppressi e per quote fisse
di tributi erariali non raggiunga nell'anno 1983 l'importo attribuito
per  l'anno  1982  incrementato  del  13  per cento, detto importo e'
assicurato  mediante  adeguato  aumento  delle  somme  sostitutive di
tributi soppressi. Ove tali quote erano invece variabili, l'ammontare
sara' determinato, per la regione Sardegna, con le modalita' previste
dalla  seconda  parte  del  primo  comma dell'articolo 8 dello stesso
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 638, e, per le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano,  in  conformita'  a quanto disposto
dall'articolo  78  del testo unico delle leggi concernenti lo statuto
speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige,  approvato  con  decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
  (4)  Per  l'anno  1983  alle  aziende autonome di soggiorno, cura e
turismo  sono  attribuite  dall'Amministrazione  finanziaria somme di
importo   pari   a   quelle   spettanti  per  l'anno  1982  ai  sensi
dell'articolo   32  del  decreto-legge  22  dicembre  1981,  n.  786,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.
  (5)  Alle  regioni  a  statuto ordinario e alle aziende autonome di
soggiorno,   cura  e  turismo  istituite  nel  periodo  1974-80  sono
attribuite  dall'Amministrazione  finanziaria, per l'anno 1983, somme
di  importo  pari  a  quelle  spettanti  per  l'anno  1982  ai  sensi
dell'articolo   29  del  decreto-legge  22  dicembre  1981,  n.  786,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.