Art. 29. (1) Per l'anno 1983 alle camere di commercio sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1982 ai sensi dell'articolo 33, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51. (2) Le somme spettanti alle camere di commercio, ai sensi del precedente comma, sono cosi' ripartite tra le stesse: il 20 per cento in quote uguali e l'80 per cento in proporzione alle rispettive entrate spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3. (3) Il diritto annuale istituito con l'articolo 34, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e' aumentato, a decorrere dall'anno 1983, con deliberazione delle Giunte camerali, da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 100 per cento, in relazione all'attivita' istituzionale ed al programma di intervento promozionale che ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura intende effettuare. (4) Le rappresentanze in Italia di ditte estere e gli enti non aventi forma societaria sono tenuti al pagamento di un diritto pari a quello fissato per le ditte individuali. (5) Nel caso che la ditta, rappresentanza o ente abbia oltre alla sede principale piu' esercizi commerciali, industriali o di altre attivita' economiche o piu' unita' locali, in luogo del diritto previsto dal secondo comma dell'articolo 34 del citato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, e' dovuto per ogni esercizio o unita' locale un diritto pari al 20 per cento di quello fissato per le ditte individuali. (6) Le tariffe dei diritti di segreteria previste dallo articolo 33 del citato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, sono aumentate del 20 per cento. Per i diritti sui certificati anagrafici, elenchi e visure concernenti ditte di altre province dette tariffe sono aumentate del 30 per cento. (7) Le voci sub 16-bis, 17 e 17-bis di cui alla tabella allegata al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 49, sono sostituite dalle seguenti: "17) diritto di iscrizione nei registri, ruoli, albi ed elenchi tenuti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da corrispondere allo atto della domanda e sempreche' non si applichi il diritto previsto al n. 18 per le iscrizioni che comportino il superamento di esami, lire 20.000"; "18) diritto da corrispondere all'atto della domanda per l'ammissione ad esami per l'iscrizione nei registri, ruoli, albi ed elenchi tenuti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonche' diritto per l'iscrizione nei detti registri, ruoli, albi ed elenchi che comporti il superamento di esami davanti ad apposita commissione, lire 80.000". (8) Il diritto fisso istituito dall'articolo 35, quarto comma, del citato decreto-legge n. 786 del 1981, e' riscosso secondo le seguenti misure: a) atti costitutivi, statuti e loro modificazioni lire 60.000; b) bilanci lire 48.000; c) altri atti lire 24.000. (9) Tutte le somme pagate a titolo di sanzione amministrativa anche in misura ridotta, per il mancato adempimento alle leggi e regolamenti vigenti per la presentazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle denunce al registro delle ditte sono dovute alle camere di commercio stesse.