Art. 29.

  (1)  Per  l'anno  1983  alle  camere  di  commercio sono attribuite
dall'Amministrazione  finanziaria  somme  di  importo  pari  a quelle
spettanti per l'anno 1982 ai sensi dell'articolo 33, primo comma, del
decreto-legge   22   dicembre   1981,   n.   786,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.
  (2)  Le  somme  spettanti  alle  camere  di commercio, ai sensi del
precedente comma, sono cosi' ripartite tra le stesse: il 20 per cento
in  quote  uguali  e  l'80  per  cento in proporzione alle rispettive
entrate  spettanti  per  l'anno  1979  ai  sensi dell'articolo 13 del
decreto-legge   10   novembre   1978,   n.   702,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.
  (3)  Il  diritto  annuale istituito con l'articolo 34, primo comma,
del   decreto-legge   22  dicembre  1981,  n.  786,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge 26 febbraio 1982, n. 51, e' aumentato, a
decorrere dall'anno 1983, con deliberazione delle Giunte camerali, da
un  minimo  del  10  per  cento  ad  un massimo del 100 per cento, in
relazione  all'attivita'  istituzionale ed al programma di intervento
promozionale che ciascuna camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura intende effettuare.
  (4)  Le  rappresentanze  in  Italia  di ditte estere e gli enti non
aventi forma societaria sono tenuti al pagamento di un diritto pari a
quello fissato per le ditte individuali.
  (5)  Nel  caso che la ditta, rappresentanza o ente abbia oltre alla
sede  principale  piu'  esercizi  commerciali, industriali o di altre
attivita'  economiche  o  piu'  unita'  locali,  in luogo del diritto
previsto  dal secondo comma dell'articolo 34 del citato decreto-legge
22  dicembre  1981,  n.  786,  e'  dovuto per ogni esercizio o unita'
locale un diritto pari al 20 per cento di quello fissato per le ditte
individuali.
  (6) Le tariffe dei diritti di segreteria previste dallo articolo 33
del citato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, sono aumentate del
20  per  cento.  Per  i diritti sui certificati anagrafici, elenchi e
visure  concernenti  ditte  di  altre  province  dette  tariffe  sono
aumentate del 30 per cento.
  (7) Le voci sub 16-bis, 17 e 17-bis di cui alla tabella allegata al
decreto-legge   23   dicembre   1977,   n.   973,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge 27 febbraio 1978, n. 49, sono sostituite
dalle seguenti:
  "17)  diritto  di  iscrizione  nei registri, ruoli, albi ed elenchi
tenuti  presso  le  camere  di  commercio,  industria,  artigianato e
agricoltura,  da  corrispondere  allo atto della domanda e sempreche'
non  si  applichi  il diritto previsto al n. 18 per le iscrizioni che
comportino il superamento di esami, lire 20.000";
  "18)   diritto   da   corrispondere   all'atto  della  domanda  per
l'ammissione  ad  esami per l'iscrizione nei registri, ruoli, albi ed
elenchi  tenuti presso le camere di commercio, industria, artigianato
e  agricoltura,  nonche' diritto per l'iscrizione nei detti registri,
ruoli,  albi  ed elenchi che comporti il superamento di esami davanti
ad apposita commissione, lire 80.000".
  (8)  Il diritto fisso istituito dall'articolo 35, quarto comma, del
citato decreto-legge n. 786 del 1981, e' riscosso secondo le seguenti
misure:
   a) atti costitutivi, statuti e loro modificazioni lire 60.000;
    b) bilanci lire 48.000;
    c) altri atti lire 24.000.
  (9) Tutte le somme pagate a titolo di sanzione amministrativa anche
in   misura   ridotta,  per  il  mancato  adempimento  alle  leggi  e
regolamenti  vigenti  per  la presentazione alle camere di commercio,
industria,  artigianato e agricoltura delle denunce al registro delle
ditte sono dovute alle camere di commercio stesse.