Art. 30. 
 
  (1) Con effetto dal 1° aprile 1983 per le cessazioni dal servizio a
partire da tale data  e  con  effetto  dal  1  gennaio  1984  per  le
cessazioni anteriori al 1 aprile 1983, le disposizioni relative  alla
corresponsione degli acconti di pensione, previste dal sesto comma  e
successivi dell'articolo 6 del decreto-legge  10  novembre  1978,  n.
702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3,
si applicano ai dipendenti di tutti  gli  enti  iscritti  alle  Casse
pensioni degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro. 
  (2) A partire dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, le indennita' e le pensioni normali
a carico degli Istituti predetti sono  conferite  direttamente  dalla
Direzione generale degli istituti di previdenza. In caso di morte del
titolare di pensione normale, il  trattamento  di  riversibilita'  in
favore della vedova e degli orfani minorenni  e'  liquidato,  in  via
definitiva, dalle direzioni provinciali del tesoro. 
  (3) La Direzione generale degli  istituti  di  previdenza,  per  la
definizione dei provvedimenti concernenti i trattamenti di quiescenza
degli iscritti alle Casse pensioni amministrate, accerta i periodi di
servizio e gli emolumenti corrisposti quale trattamento economico  di
attivita', sulla base di apposita certificazione degli Enti datori di
lavoro, i quali sono tenuti a trasmetterla entro un mese  dalla  data
di cessazione dal servizio. 
  (4) Quando la prestazione venga  erogata  sulla  base  di  inesatta
certificazione la prestazione stessa  e'  annullata  o  rideterminata
nella  misura  effettivamente  spettante  e  la  somma  indebitamente
erogata puo' essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti
dalle  vigenti  disposizioni.  Resta   ferma,   in   tal   caso,   la
responsabilita' dell'ente datore  di  lavoro  che  ha  rilasciato  la
certificazione.