Art. 32.

  (1)  I  contributi,  stabiliti  con delibera degli organi statutari
competenti  dei  consorzi  fra  comuni e province, costituiti a norma
dell'articolo 156 del testo unico della legge comunale e provinciale,
approvato  con  regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che devono essere
corrisposti  dagli  enti  consorziati,  possono essere riscossi nelle
forme  previste dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
  (2)   La  riscossione  avverra'  mediante  ruoli,  anche  in  unica
soluzione, su richiesta dei consigli direttivi degli stessi consorzi,
secondo  le  modalita' stabilite nel citato testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
  (3)  L'esattore  versera'  le  quote  di contributi ai consorzi cui
competono.