Art. 32. (1) I contributi, stabiliti con delibera degli organi statutari competenti dei consorzi fra comuni e province, costituiti a norma dell'articolo 156 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che devono essere corrisposti dagli enti consorziati, possono essere riscossi nelle forme previste dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. (2) La riscossione avverra' mediante ruoli, anche in unica soluzione, su richiesta dei consigli direttivi degli stessi consorzi, secondo le modalita' stabilite nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. (3) L'esattore versera' le quote di contributi ai consorzi cui competono.