Art. 33.

  (1) I contributi per la costruzione di serbatoi o laghi artificiali
previsti  dagli  articoli 75 e 76 del regio decreto 11 dicembre 1933,
n.  1775,  vanno  calcolati  includendo  nella  spesa  ammissibile  a
contributo  il  compenso  revisionale  preventivato per la esecuzione
dell'opera   nel   piano   finanziario  relativo  alla  richiesta  di
contributi.
  (2)  Per i contributi gia' concessi a partire dal 1 gennaio 1980 e'
ammessa  la  rideterminazione  del contributo ai sensi del precedente
comma.