Art. 33. (1) I contributi per la costruzione di serbatoi o laghi artificiali previsti dagli articoli 75 e 76 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, vanno calcolati includendo nella spesa ammissibile a contributo il compenso revisionale preventivato per la esecuzione dell'opera nel piano finanziario relativo alla richiesta di contributi. (2) Per i contributi gia' concessi a partire dal 1 gennaio 1980 e' ammessa la rideterminazione del contributo ai sensi del precedente comma.