Art. 34.

  (1)  Il  termine  del  31  dicembre 1982, di cui all'articolo 1 del
decreto-legge  27  luglio  1982,  n.  474,  convertito  nella legge 9
settembre 1982, n. 674, e' prorogato al 30 giugno 1983.
  (2)  Le  disposizioni  del  presente decreto sono applicabili nelle
regioni  a  statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
  (3) Al primo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n.
1295,  come  modificato dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983,
n.  50,  le  parole  "le norme previste per le opere finanziate dalla
Cassa  depositi  e  prestiti" sono sostituite con le parole "le norme
vigenti in materia".
  (4) il terzo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n.
1295,  come  modificato dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983,
n.  50,  e'  sostituito  dal seguente: "i mutui saranno garantiti con
delegazioni di pagamento rilasciate ai sensi di legge".