Art. 34. (1) Il termine del 31 dicembre 1982, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 luglio 1982, n. 474, convertito nella legge 9 settembre 1982, n. 674, e' prorogato al 30 giugno 1983. (2) Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. (3) Al primo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come modificato dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, le parole "le norme previste per le opere finanziate dalla Cassa depositi e prestiti" sono sostituite con le parole "le norme vigenti in materia". (4) il terzo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come modificato dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, e' sostituito dal seguente: "i mutui saranno garantiti con delegazioni di pagamento rilasciate ai sensi di legge".