Art. 35.

  (1)  Il  termine  del 28 febbraio 1983 previsto dall'articolo 1 del
decreto-legge 30 novembre 1982, n. 879 convertito, con modificazioni,
nella legge 28 gennaio 1983, n. 16, e' differito al 31 luglio 1983.
  (2) I rapporti convenzionali di cui all'articolo 73 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in corso alla
data  di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati al 31
luglio 1983.