Art. 36. (1) All'onere di 440 miliardi di lire derivante dall'applicazione dell'articolo 4 del presente decreto e alla minore entrata, valutata in 130 miliardi di lire, derivante dalle disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 20, si provvede quanto a lire 400 miliardi con la maggiore entrata di cui al precedente articolo 26 e quanto a lire 170 miliardi con una corrispondente quota del maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui al decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1983, n. 27. (2) All'ulteriore onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'ultimo comma del precedente articolo 9 e dell'articolo 1-bis del decreto-legge 21 ottobre 1982, n. 767, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1982, n. 914, nonche' con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1983, n. 29. (3) In attesa della definizione legislativa del provvedimento recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983), l'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 2 resta limitata all'importo di una rata trimestrale determinata ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 del presente decreto. (4) Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.