Art. 36.

  (1)  All'onere  di 440 miliardi di lire derivante dall'applicazione
dell'articolo  4 del presente decreto e alla minore entrata, valutata
in  130  miliardi  di  lire, derivante dalle disposizioni dell'ultimo
comma dell'articolo 20, si provvede quanto a lire 400 miliardi con la
maggiore entrata di cui al precedente articolo 26 e quanto a lire 170
miliardi  con  una corrispondente quota del maggior gettito derivante
dalle  disposizioni di cui al decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916,
convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1983, n. 27.
  (2)  All'ulteriore  onere  derivante dall'applicazione del presente
decreto si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione
dell'ultimo comma del precedente articolo 9 e dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 21 ottobre 1982, n. 767, convertito, con modificazioni,
nella  legge  9  dicembre 1982, n. 914, nonche' con un'aliquota delle
maggiori  entrate  di  cui al decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923,
convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1983, n. 29.
  (3)  In  attesa  della  definizione  legislativa  del provvedimento
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983), l'autorizzazione di
spesa  di  cui al precedente articolo 2 resta limitata all'importo di
una   rata   trimestrale  determinata  ai  sensi  del  secondo  comma
dell'articolo 3 del presente decreto.
  (4)  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.