Art. 37. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle disposizioni di cui ai titoli I e IV, nonche' di quelle contenute negli articoli 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 e 40 del titolo III del decreto-legge 30 dicembre 1982, numero 952.