Art. 37.

  Restano  validi  gli  atti  e  i  provvedimenti  adottati  ed hanno
efficacia   i   rapporti   giuridici   sorti  in  applicazione  delle
disposizioni  di  cui  ai  titoli I e IV, nonche' di quelle contenute
negli  articoli  32,  33,  34, 35, 36, 37, 39 e 40 del titolo III del
decreto-legge 30 dicembre 1982, numero 952.