ART. 10. 
 
  Il presidente del tribunale per i minorenni, o un  giudice  da  lui
delegato, ricevute le informazioni di  cui  all'articolo  precedente,
dispone di urgenza tramite i servizi locali e gli organi di  pubblica
sicurezza approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e  di
fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai  fini  di
verificare se sussiste lo stato di abbandono. 
  Il tribunale puo' disporre in ogni momento e fino al  provvedimento
di affidamento preadottivo ogni  opportuno  provvedimento  temporaneo
nell'interesse del minore, ivi comprese, se del caso, la  sospensione
della  potesta'  dei  genitori  sul  figlio  e  dell'esercizio  delle
funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio. 
  In caso di urgente necessita', i  provvedimenti  di  cui  al  comma
precedente possono essere adottati dal presidente del tribunale per i
minorenni o da un giudice da lui delegato. 
  Il tribunale, entro trenta giorni, deve  confermare,  modificare  o
revocare i provvedimenti urgenti cosi' assunti. 
  Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito  il  pubblico
ministero, i genitori, il  tutore,  il  rappresentante  dell'istituto
presso cui il minore e' ricoverato o la persona cui egli e'  affidato
e tenuto conto di ogni altra idonea informazione. Deve inoltre essere
sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici  e,  se  opportuno,
anche il minore di eta' inferiore. I provvedimenti  adottati  debbono
essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. 
  Si applicano le norme di cui  agli  articoli  330  e  seguenti  del
codice civile.