ART. 11. 
 
  Quando dalle indagini previste nell'articolo  precedente  risultano
deceduti i genitori del minore  e  non  risultano  esistenti  parenti
entro il quarto grado,  il  tribunale  per  i  minorenni  provvede  a
dichiarare lo stato di adottabilita', salvo che esistano  istanze  di
adozione ai sensi dell'articolo 44. In tal caso il  tribunale  per  i
minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore. 
  Nel caso in cui non risulti l'esistenza di  genitori  naturali  che
abbiano riconosciuto il minore o la cui paternita' o  maternita'  sia
stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni,  senza
eseguire  ulteriori  accertamenti,   provvede   immediatamente   alla
dichiarazione dello stato di adottabilita' a  meno  che  non  vi  sia
richiesta di sospensione della procedura da parte di chi,  affermando
di essere uno dei genitori naturali, chiede termine per provvedere al
riconoscimento. La sospensione puo' essere disposta dal tribunale per
un periodo massimo di due mesi sempreche' nel frattempo il minore sia
assistito dal genitore naturale o dai parenti fino al quarto grado  o
in altro modo conveniente, permanendo comunque  un  rapporto  con  il
genitore naturale. 
  Nel caso di non riconoscibilita' per difetto di eta' del  genitore,
la procedura e' rinviata  anche  d'ufficio  sino  al  compimento  del
sedicesimo anno di eta' del genitore naturale, purche' sussistano  le
condizioni  menzionate  nel  comma  precedente.  Al  compimento   del
sedicesimo anno, il genitore puo' chiedere ulteriore sospensione  per
altri due mesi. 
  Ove il tribunale sospenda o rinvii la procedura ai sensi dei  commi
precedenti, nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio. 
  Se entro detti termini viene  effettuato  il  riconoscimento,  deve
dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale  e
materiale. Se trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il
riconoscimento, si provvede senza altra formalita' di procedura  alla
pronuncia dello stato di adottabilita'. 
  Il tribunale, in ogni caso,  anche  a  mezzo  dei  servizi  locali,
informa entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque quello
reperibile, che si possono avvalere delle facolta' di cui al  secondo
e terzo comma. 
  Intervenuta  la  dichiarazione  di  adottabilita'  e  l'affidamento
preadottivo, il riconoscimento e' privo di efficacia. Il giudizio per
la dichiarazione giudiziale di paternita' o maternita' e' sospeso  di
diritto e si estingue ove segua la  pronuncia  di  adozione  divenuta
definitiva.