ART. 12.

  Quando  attraverso  le  indagini  effettuate consta l'esistenza dei
genitori  o  di  parenti entro il quarto grado indicati nell'articolo
precedente,  che  abbiano  mantenuto  rapporti  significativi  con il
minore,  e ne e' nota la residenza, il presidente del tribunale per i
minorenni  con  decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un
congruo termine, dinanzi a se' o ad un giudice da lui delegato.
  Nel  caso  in  cui  i  genitori  o  i parenti risiedano fuori dalla
circoscrizione  del  tribunale  per  i minorenni che procede, la loro
audizione puo' essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo
della loro residenza.
  In  caso  di residenza all'estero e' delegata l'autorita' consolare
competente.
  Udite  le  dichiarazioni  dei genitori o dei parenti, il presidente
del  tribunale  per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi
l'opportunita',  impartisce  con  decreto  motivato  ai genitori o ai
parenti  prescrizioni  idonee  a  garantire  l'assistenza  morale, il
mantenimento,  l'istruzione  e l'educazione del minore, stabilendo al
tempo  stesso  periodici  accertamenti  da  eseguirsi  direttamente o
avvalendosi  del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali puo'
essere affidato l'incarico di operare al fine di piu' validi rapporti
tra il minore e la famiglia.
  Il  presidente  o  il  giudice delegato puo', altresi', chiedere al
pubblico ministero di promuovere l'azione per la corresponsione degli
alimenti  a  carico di chi vi e' tenuto per legge e, al tempo stesso,
dispone,  ove  d'uopo,  provvedimenti temporanei ai sensi del secondo
comma dell'articolo 10.