ART. 13.

  Nel  caso  in  cui  i  genitori  ed  i  parenti di cui all'articolo
precedente  risultino  irreperibili  ovvero  non ne sia conosciuta la
residenza,  la  dimora  o  il domicilio, il tribunale per i minorenni
provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli 140 e 143 del
codice  di procedura civile, previe nuove ricerche tramite gli organi
di pubblica sicurezza.