ART. 14. Il tribunale per i minorenni puo' disporre, prima della dichiarazione di adottabilita', la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione puo' riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione e' disposta con decreto motivato per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile. La sospensione e' comunicata ai servizi locali competenti perche' adottino le iniziative opportune.