ART. 18. La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilita' e' trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che il decreto di adottabilita' e' divenuto definitivo. A questo effetto, il cancelliere del giudice della impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni.