ART. 18.

  La   dichiarazione  definitiva  dello  stato  di  adottabilita'  e'
trascritta,  a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su
apposito  registro  conservato  presso  la  cancelleria del tribunale
stesso.
  La  trascrizione  deve  essere  effettuata  entro  il decimo giorno
successivo   a   quello   della   comunicazione  che  il  decreto  di
adottabilita'   e'   divenuto   definitivo.   A  questo  effetto,  il
cancelliere    del    giudice   della   impugnazione   deve   inviare
immediatamente  apposita  comunicazione  al cancelliere del tribunale
per i minorenni.