ART. 21. Lo stato di adottabilita' cessa altresi' per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8, successivamente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo 15. La revoca e' pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, oppure dei genitori. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilita' non puo' essere revocato.