ART. 8.

  Sono  dichiarati  anche  d'ufficio  in  stato  di adottabilita' dal
tribunale  per  i  minorenni  del  distretto  nel quale si trovano, i
minori  in situazione di abbandono perche' privi di assistenza morale
e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi,
purche'  la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di
carattere transitorio.
  La  situazione  di  abbandono  sussiste,  sempre  che  ricorrano le
condizioni  di  cui  al comma precedente, anche quando i minori siano
ricoverati  presso istituti di assistenza o si trovino in affidamento
familiare.
  Non  sussiste  causa  di forza maggiore quando i soggetti di cui al
primo  comma  rifiutano  le  misure  di  sostegno offerte dai servizi
locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.