ART. 9. 
 
  Chiunque  ha  facolta'  di  segnalare   alla   autorita'   pubblica
situazioni di abbandono di minori di eta'. 
  I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico  servizio,  gli
esercenti un servizio di pubblica  necessita',  debbono  riferire  al
piu' presto al tribunale per i minorenni  sulle  condizioni  di  ogni
minore in situazione di abbandono di  cui  vengono  a  conoscenza  in
ragione del proprio ufficio. 
  La situazione di abbandono puo' essere  accertata  anche  d'ufficio
dal giudice. 
  Gli istituti di assistenza pubblici o  privati  devono  trasmettere
semestralmente  al  giudice  tutelare  del  luogo,  ove  hanno  sede,
l'elenco di tutti i minori ricoverati  con  l'indicazione  specifica,
per ciascuno di essi, della localita' di residenza dei genitori,  dei
rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche  del  minore
stesso. Il giudice  tutelare,  assunte  le  necessarie  informazioni,
riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli tra
i ricoverati che risultano in situazioni di abbandono, specificandone
i motivi. 
  Il giudice tutelare, ogni sei  mesi,  procede  ad  ispezioni  negli
istituti ai fini di  cui  al  comma  precedente.  Puo'  procedere  ad
ispezioni straordinarie in ogni tempo. 
  Chiunque, non essendo  parente  entro  il  quarto  grado,  accoglie
stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza
si protragga per un periodo superiore a  sei  mesi,  deve,  trascorso
tale periodo, darne segnalazione al giudice tutelare,  che  trasmette
gli atti al tribunale per  i  minorenni  con  relazione  informativa.
L'omissione  della  segnalazione  puo'  comportare  l'inidoneita'  ad
ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio
tutelare. 
  Nello stesso termine di cui al comma precedente uguale segnalazione
deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi  non
sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non
inferiore a sei mesi. 
  L'omissione della segnalazione puo' comportare la  decadenza  dalla
potesta' sul figlio a norma dell'articolo 330  del  codice  civile  e
l'apertura della procedura di adottabilita'.