Art. 10.
                          Chimico dirigente

  Il  chimico dirigente svolge le attivita' e le prestazioni inerenti
alla  sua  competenza  professionale, nonche' attivita' di studio, di
didattica,  di  ricerca, di programmazione e di direzione dell'unita'
operativa  o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso
affidatogli,  ivi comprese quelle di controllo e di denuncia previsti
dalle vigenti leggi.
  A  tal  fine,  cura  la  preparazione  e  l'attuazione dei piani di
lavoro.
  Nel  rispetto  dell'autonomia professionale operativa del personale
dell'unita'  assegnatagli,  impartisce  istruzioni  e direttive sugli
adempimenti e sulle prestazioni di specifica competenza e ne verifica
l'attuazione.
  Puo' avocare alla sua diretta responsabilita' attivita' specifiche,
fermo  restando  l'obbligo  di  collaborazione da parte del personale
appartenente alle altre posizioni funzionali.
  E'   responsabile   delle   attivita'   professionali  direttamente
espletate  nonche' delle istruzioni e delle direttive impartite e dei
risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica.
  Nel  predisporre  i  piani  operativi  deve  rispettare  criteri di
razionale  distribuzione  del  lavoro  e  di  rotazione del personale
dipendente nei vari settori di attivita'.
  Le   attivita'   svolte   dal   chimico   dirigente  sono  soggette
esclusivamente  a  controlli intesi ad accertarne la rispondenza alle
leggi  ed  ai regolamenti; egli redige altresi' una relazione annuale
tecnico-amministrativa   sulle   attivita'  di  specifica  competenza
comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche ed attivita'
di educazione sanitaria.