ART. 31.
                   (Sanatoria delle opere abusive)

  Possono,   su  loro  richiesta,  conseguire  la  concessione  o  la
autorizzazione  in  sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre
opere che risultino essere state ultimate entro la data del 1 ottobre
1983 ed eseguite:
    a)  senza  licenza  o  concessione  edilizia  o  autorizzazione a
costruire  prescritte  da  norme di legge o di regolamento, ovvero in
difformita' dalle stesse;
    b)  in  base  a  licenza  o concessione edilizia o autorizzazione
annullata,  decaduta  o  comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui
confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria
di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.
  Ai  fini  delle  disposizioni  del  comma  precedente, si intendono
ultimati  gli  edifici  nei  quali  sia  stato  eseguito il rustico e
completata  la  copertura,  ovvero,  quanto  alle  opere interne agli
edifici  gia'  esistenti  e  a  quelle  non destinate alla residenza,
quando esse siano state completate funzionalmente.
  Alla  richiesta  di  sanatoria ed agli adempimenti relativi possono
altresi'  provvedere coloro che hanno titolo, ai sensi della legge 28
gennaio   1977,  n.  10,  a  richiedere  la  concessione  edilizia  o
l'autorizzazione   nonche',   salvo   rivalsa   nei   confronti   del
proprietario,  ogni altro soggetto interessato al conseguimento della
sanatoria medesima.
  Conservano  efficacia  gli  atti  ed  i  provvedimenti  adottati in
applicazione  delle disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 31
luglio  1982,  n. 486, dell'articolo 9 del decreto-legge 30 settembre
1982,  n.  688,  e  del  decreto-legge  5  ottobre  1983, n. 529, non
convertiti  in  legge. Restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla
base  delle medesime disposizioni anche ai fini dei provvedimenti che
i  comuni,  in  ordine  alle  richieste di sanatoria gia' presentate,
devono  adottare  per  la definitiva determinazione dell'oblazione ai
sensi della presente legge.
  Per  le  opere  ultimate  anteriormente  al 1 settembre 1967 per le
quali  era  richiesto,  ai sensi dell'articolo 31, primo comma, della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e dei regolamenti edilizi comunali, il
rilascio  della  licenza  di  costruzione, i soggetti di cui ai commi
primo  e  terzo  del  presente  articolo conseguono la concessione in
sanatoria  previo  pagamento,  a  titolo  di  oblazione,  della somma
determinata a norma dell'articolo 34 della presente legge.