ART. 32.
(Opere costruite su aree sottoposte a vincolo)
Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio
della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere
eseguite su aree sottoposte a vincolo, ivi comprese quelle ricadenti
nei parchi nazionali e regionali, e' subordinato al parere favorevole
delle amministrazioni preposte alla tutela dal vincolo stesso.
Qualora tale parere non venga reso dalle suddette amministrazioni
entro centoventi giorni dalla domanda, si intende reso in senso
negativo.
Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le
opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che
risultino:
a) in difformita' dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e
successive modificazioni, quando possano essere collaudate secondo il
disposto del quarto comma dell'articolo 35;
b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la
destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purche' non in
contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo
III, ove esistenti;
c) in contrasto con le norme del decreto ministeriale 1 aprile
1968 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968,
sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza
del traffico.
Qualora non si verifichino le condizioni di cui alle precedenti
lettere, si applicano le disposizioni dell'articolo 33.
Per le opere eseguite da terzi su aree di proprieta' dello Stato o
di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al
godimento del suolo, il rilascio della concessione o
dell'autorizzazione in sanatoria e' subordinato anche alla
disponibilita' dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle
condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso
del suolo su cui insiste la costruzione.
Per le costruzioni ricadenti in aree comprese fra quelle di cui
all'articolo 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio
della concessione o della autorizzazione in sanatoria e' subordinato
alla acquisizione della proprieta' dell'area stessa previo versamento
del prezzo, che e' determinato dall'ufficio tecnico erariale in
rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.
Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente
articolo si applicano le sanzioni previste dal capo I.