ART. 32. 
           (Opere costruite su aree sottoposte a vincolo) 
 
  Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33,  il  rilascio
della concessione o  della  autorizzazione  in  sanatoria  per  opere
eseguite su aree sottoposte a vincolo, ivi comprese quelle  ricadenti
nei parchi nazionali e regionali, e' subordinato al parere favorevole
delle  amministrazioni  preposte  alla  tutela  dal  vincolo  stesso.
Qualora tale parere non venga  reso  dalle  suddette  amministrazioni
entro centoventi giorni dalla  domanda,  si  intende  reso  in  senso
negativo. 
  Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni  sottoindicate,  le
opere insistenti su aree vincolate dopo  la  loro  esecuzione  e  che
risultino: 
    a)  in  difformita'  dalla  legge  2  febbraio  1974,  n.  64,  e
successive modificazioni, quando possano essere collaudate secondo il
disposto del quarto comma dell'articolo 35; 
    b) in contrasto  con  le  norme  urbanistiche  che  prevedono  la
destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purche' non  in
contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo
III, ove esistenti; 
    c) in contrasto con le norme del decreto  ministeriale  1  aprile
1968 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del  13  aprile  1968,
sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla  sicurezza
del traffico. 
  Qualora non si verifichino le condizioni  di  cui  alle  precedenti
lettere, si applicano le disposizioni dell'articolo 33. 
  Per le opere eseguite da terzi su aree di proprieta' dello Stato  o
di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al
godimento   del   suolo,   il   rilascio    della    concessione    o
dell'autorizzazione  in   sanatoria   e'   subordinato   anche   alla
disponibilita' dell'ente proprietario a concedere onerosamente,  alle
condizioni previste dalle leggi statali o  regionali  vigenti,  l'uso
del suolo su cui insiste la costruzione. 
  Per le costruzioni ricadenti in aree comprese  fra  quelle  di  cui
all'articolo 21 della legge 17 agosto  1942,  n.  1150,  il  rilascio
della concessione o della autorizzazione in sanatoria e'  subordinato
alla acquisizione della proprieta' dell'area stessa previo versamento
del prezzo, che  e'  determinato  dall'ufficio  tecnico  erariale  in
rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area. 
  Per le opere non suscettibili di sanatoria ai  sensi  del  presente
articolo si applicano le sanzioni previste dal capo I.