ART. 33. 
                (Opere non suscettibili di sanatoria) 
 
  Le opere di cui all'articolo 31 non sono suscettibili di  sanatoria
quando siano in contrasto con i  seguenti  vincoli,  qualora,  questi
comportino  inedificabilita'  e  siano  stati  imposti  prima   della
esecuzione delle opere stesse: 
    a) vincoli imposti da leggi statali  e  regionali  nonche'  dagli
strumenti urbanistici  a  tutela  di  interessi  storici,  artistici,
architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici; 
    b) vincoli imposti da norme statali e regionali  a  difesa  delle
coste marine, lacuali e fluviali; 
    c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare  e
della sicurezza interna; 
    d) ogni altro vincolo  che  comporti  la  inedificabilita'  delle
aree. 
  Sono altresi'  escluse  dalla  sanatoria  le  opere  realizzate  su
edifici ed immobili assoggettati alla tutela della  legge  1°  giugno
1939, n. 1089, e che non siano compatibili con la tutela medesima. 
  Per le opere non suscettibili di sanatoria ai  sensi  del  presente
articolo si applicano le sanzioni previste dal capo I.