ART. 34.
(Somma da corrispondere a titolo di oblazione)
I soggetti di cui al primo e terzo comma dell'articolo 31 hanno
titolo, fermo il disposto di cui all'articolo 37, a conseguire la
concessione o l'autorizzazione in sanatoria delle opere abusive,
previo versamento all'erario, a titolo di oblazione, di una somma
determinata, con riferimento alla parte abusivamente realizzata,
secondo le prescrizioni dell'allegata tabella, in relazione al tipo
di abuso commesso e al tempo in cui l'opera abusiva e' stata
ultimata.
Salvo i casi di cui al quinto comma del presente articolo, la somma
dovuta a titolo di oblazione di cui all'allegata tabella e'
moltiplicata per 1,2, per 2 o per 3, a seconda che le opere abusive
abbiano una superficie complessiva superiore, rispettivamente, a 400,
800 o 1.200 metri quadrati.
Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od acquistata al solo
scopo di essere destinata a prima abitazione del richiedente la
sanatoria e questi vi risieda all'atto dell'entrata in vigore della
presente legge, la somma dovuta a titolo di oblazione e' ridotta di
un terzo. Tale riduzione si applica anche ai casi in cui l'alloggio
destinato a prima abitazione, ancorche' ultimato ai sensi del secondo
comma dell'articolo 31 della presente legge, non sia ancora
abitabile. Sono escluse da tale agevolazione le abitazioni
qualificate di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969,
nonche' quelle classificate catastalmente nella categoria A/1. Tale
agevolazione si applica per i primi 150 metri quadrati di superficie
complessiva.
Qualora ricorrano le condizioni e non sussistano le esclusioni di
cui al comma precedente, i soggetti che stipulino con il comune la
convenzione o sottoscrivano l'atto unilaterale d'obbligo di cui agli
articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono tenuti alla
corresponsione dell'oblazione nella misura del 50 per cento di quella
determinata ai sensi del secondo comma del presente articolo.
Nei casi appresso indicati gli importi di cui all'allegata tabella
sono ridotti del 50 per cento e l'oblazione e' determinata come
segue:
a) e' ridotta di un terzo qualora le opere abusive riguardino
costruzioni o impianti destinati all'attivita' industriale o
artigianale con una superficie coperta complessiva inferiore a 3.000
metri quadrati; e' invece moltiplicata per 1,5 qualora tale
superficie sia superiore a 6.000 metri quadrati;
b) e' ridotta di un terzo qualora le opere abusive riguardino
costruzioni destinate ad attivita' di commercio con una superficie
complessiva inferiore a 50 metri quadrati o con l'eventuale
superficie minima prevista a norma di legge; e' invece moltiplicata
per 1,5 o per 2 qualora tale superficie sia superiore,
rispettivamente, a 500 metri quadrati o a 1.500 metri quadrati;
c) e' ridotta di un terzo qualora l'opera abusiva sia destinata
ad attivita' sportiva, culturale o sanitaria, o ad opere religiose o
a servizio di culto;
d) e' ridotta di un terzo qualora l'opera abusiva sia destinata
ad attivita' turistico-ricettiva o agri-turistica ed abbia una
superficie utile complessiva non superiore a 500 metri quadrati; e'
invece moltiplicata per 1,5 qualora tale superficie sia superiore a
800 metri quadrati;
e) e' ridotta del 50 per cento qualora l'opera abusiva sia
realizzata nelle zone agricole in funzione della conduzione del fondo
e delle esigenze produttive dei coltivatori diretti o degli
imprenditori agricoli a titolo principale.