ART. 34.
           (Somma da corrispondere a titolo di oblazione)

  I  soggetti  di  cui  al primo e terzo comma dell'articolo 31 hanno
titolo,  fermo  il  disposto  di cui all'articolo 37, a conseguire la
concessione  o  l'autorizzazione  in  sanatoria  delle opere abusive,
previo  versamento  all'erario,  a  titolo di oblazione, di una somma
determinata,  con  riferimento  alla  parte  abusivamente realizzata,
secondo  le  prescrizioni dell'allegata tabella, in relazione al tipo
di  abuso  commesso  e  al  tempo  in  cui  l'opera  abusiva e' stata
ultimata.
  Salvo i casi di cui al quinto comma del presente articolo, la somma
dovuta   a  titolo  di  oblazione  di  cui  all'allegata  tabella  e'
moltiplicata  per  1,2, per 2 o per 3, a seconda che le opere abusive
abbiano una superficie complessiva superiore, rispettivamente, a 400,
800 o 1.200 metri quadrati.
  Qualora  l'opera  abusiva  sia stata eseguita od acquistata al solo
scopo  di  essere  destinata  a  prima  abitazione del richiedente la
sanatoria  e  questi vi risieda all'atto dell'entrata in vigore della
presente  legge,  la somma dovuta a titolo di oblazione e' ridotta di
un  terzo.  Tale riduzione si applica anche ai casi in cui l'alloggio
destinato a prima abitazione, ancorche' ultimato ai sensi del secondo
comma   dell'articolo   31  della  presente  legge,  non  sia  ancora
abitabile.   Sono   escluse   da   tale  agevolazione  le  abitazioni
qualificate di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  218  del  27 agosto 1969,
nonche'  quelle  classificate catastalmente nella categoria A/1. Tale
agevolazione  si applica per i primi 150 metri quadrati di superficie
complessiva.
  Qualora  ricorrano  le condizioni e non sussistano le esclusioni di
cui  al  comma  precedente, i soggetti che stipulino con il comune la
convenzione  o sottoscrivano l'atto unilaterale d'obbligo di cui agli
articoli  7  e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono tenuti alla
corresponsione dell'oblazione nella misura del 50 per cento di quella
determinata ai sensi del secondo comma del presente articolo.
  Nei  casi appresso indicati gli importi di cui all'allegata tabella
sono  ridotti  del  50  per  cento  e l'oblazione e' determinata come
segue:
    a)  e'  ridotta  di  un terzo qualora le opere abusive riguardino
costruzioni   o   impianti   destinati  all'attivita'  industriale  o
artigianale  con una superficie coperta complessiva inferiore a 3.000
metri   quadrati;   e'  invece  moltiplicata  per  1,5  qualora  tale
superficie sia superiore a 6.000 metri quadrati;
    b)  e'  ridotta  di  un terzo qualora le opere abusive riguardino
costruzioni  destinate  ad  attivita' di commercio con una superficie
complessiva   inferiore   a  50  metri  quadrati  o  con  l'eventuale
superficie  minima  prevista a norma di legge; e' invece moltiplicata
per   1,5   o   per   2   qualora   tale  superficie  sia  superiore,
rispettivamente, a 500 metri quadrati o a 1.500 metri quadrati;
    c)  e'  ridotta di un terzo qualora l'opera abusiva sia destinata
ad  attivita' sportiva, culturale o sanitaria, o ad opere religiose o
a servizio di culto;
    d)  e'  ridotta di un terzo qualora l'opera abusiva sia destinata
ad  attivita'  turistico-ricettiva  o  agri-turistica  ed  abbia  una
superficie  utile  complessiva non superiore a 500 metri quadrati; e'
invece  moltiplicata  per 1,5 qualora tale superficie sia superiore a
800 metri quadrati;
    e)  e'  ridotta  del  50  per  cento  qualora l'opera abusiva sia
realizzata nelle zone agricole in funzione della conduzione del fondo
e   delle   esigenze  produttive  dei  coltivatori  diretti  o  degli
imprenditori agricoli a titolo principale.