ART. 35.
                   (Procedimento per la sanatoria)

  La  domanda  di  concessione  o di autorizzazione in sanatoria deve
essere  presentata  al comune interessato entro il termine perentorio
di centoventi giorni dalla entrata in vigore delle leggi regionali di
cui  al  secondo  e  terzo comma dell'articolo 37, ovvero dal termine
indicato  nel  quarto  comma  dello  stesso  articolo.  La domanda e'
corredata  dalla prova dell'eseguito versamento dell'oblazione, nella
misura dovuta secondo l'allegata tabella, ovvero di una somma pari ad
un terzo dell'oblazione, quale prima rata.
  Per  le  costruzioni  ed  altre  opere, ultimate entro il 1 ottobre
1983,  la cui licenza, concessione od autorizzazione venga annullata,
ovvero  dichiarata  decaduta o inefficace successivamente all'entrata
in  vigore della presente legge, il decorso del termine di centoventi
giorni  inizia  dal  giorno  della notificazione o comunicazione alla
parte interessata del relativo provvedimento.
  Alla domanda devono essere allegati:
    a)  una  descrizione  delle  opere  per  le  quali  si  chiede la
concessione o l'autorizzazione in sanatoria;
    b)   una  apposita  dichiarazione,  corredata  di  documentazione
fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi; quando
l'opera  abusiva  supera  i  450  metri  cubi, devono altresi' essere
presentati,  entro il termine stabilito per il versamento della prima
rata  della  oblazione,  una perizia giurata sulle dimensioni e sullo
stato  delle  opere  e  una  certificazione  redatta  da  un  tecnico
abilitato  all'esercizio  della  professione  attestante  l'idoneita'
statica delle opere eseguite;
    c)  un certificato di residenza, di data non anteriore a tre mesi
nell'ipotesi  di  cui  al terzo comma dell'articolo 34, nonche' copia
della  dichiarazione  dei  redditi  nell'ipotesi di cui al primo e al
secondo comma dell'articolo 36;
    d)  un  certificato  di  iscrizione  alla  camera  di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura,  di data non anteriore a tre
mesi,  da  cui risulti che la sede dell'impresa e' situata nei locali
per  i  quali  si  chiede  la concessione in sanatoria, nelle ipotesi
previste dal quinto comma dell'articolo 34;
    e)  la  prova  dell'avvenuta  presentazione  all'ufficio  tecnico
erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento.
  Al  fine  della  certificazione  di  cui  alla lettera b) del comma
precedente,  il  Ministro  dei  lavori pubblici, con proprio decreto,
determina,   entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente  legge,  gli  accertamenti da eseguire, anche in deroga alle
leggi  5  novembre 1971, n. 1086, 2 febbraio 1974, n. 64, e 14 maggio
1981, n. 219, e relative normative tecniche.
  Nei  casi di non idoneita' statica dell'opera, deve altresi' essere
presentato  un  progetto  di adeguamento redatto da un professionista
abilitato.  In  tal caso la certificazione di cui alla lettera b) del
terzo comma deve essere presentata all'ultimazione dell'intervento di
adeguamento.
  Entro   centoventi   giorni   dalla  presentazione  della  domanda,
l'interessato  integra,  ove  necessario,  la  domanda  a  suo tempo,
presentata  e  provvede  a  versare  la  seconda  rata dell'oblazione
dovuta, pari ad un terzo dell'intero, maggiorato del 10 per cento. La
terza  e ultima rata, maggiorata del 10 per cento, e' versata entro i
successivi sessanta giorni.
  Per   le   costruzioni  ed  altre  opere  di  cui  al  primo  comma
dell'articolo  31,  realizzate  in  comprensori  la cui lottizzazione
sarebbe  dovuta avvenire a norma dell'articolo 8 della legge 6 agosto
1967,   n.   765,   il  versamento  dovuto  per  l'oblazione  di  cui
all'articolo 31 non costituisce titolo per ottenere il rilascio della
concessione  edilizia  in  sanatoria,  che  resta  subordinata  anche
all'impegno  di  partecipare  pro  quota agli oneri di urbanizzazione
dell'intero comprensorio in sede di stipula della convenzione.
  Decorsi  centoventi  giorni  dalla  presentazione  della domanda e,
comunque  dopo  il  versamento  della seconda rata dell'oblazione, il
presentatore   dell'istanza   di   concessione  o  autorizzazione  in
sanatoria  puo'  completare sotto la propria responsabilita' le opere
di cui all'articolo 31 non comprese tra quelle indicate dall'articolo
33.   A   tal  fine  l'interessato  notifica  al  comune  il  proprio
intendimento,  allegando perizia giurata ovvero documentazione avente
data  certa  in  ordine  allo  stato  dei lavori abusivi, ed inizia i
lavori  non  prima  di  trenta giorni dalla data della notificazione.
L'avvenuto  versamento  della  prima e della seconda rata, seguito da
garanzia fideiussoria per il residuo, abilita gli istituti di credito
a  concedere mutui fondiari ed edilizi. I lavori per il completamento
delle  opere di cui all'articolo 32 possono essere eseguiti solo dopo
che siano stati espressi i pareri delle competenti amministrazioni. I
lavori  per  il  completamento  delle  opere  di  cui al quarto comma
dell'articolo  32  possono  essere  eseguiti  solo dopo che sia stata
dichiarata la disponibilita' dell'ente proprietario a concedere l'uso
del suolo.
  Il   sindaco,   esaminata   la   domanda   di   concessione   o  di
autorizzazione,  previ  i  necessari  accertamenti,  invita,  ove  lo
ritenga    necessario,    l'interessato    a   produrre   l'ulteriore
documentazione;   quindi   determina   in  via  definitiva  l'importo
dell'oblazione   e   rilascia,   salvo   in  ogni  caso  il  disposto
dell'articolo  36,  la  concessione  o  l'autorizzazione in sanatoria
contestualmente  alla  esibizione  da  parte  dell'interessato  della
ricevuta del versamento all'erario delle somme a conguaglio.
  Il diniego di sanatoria e' notificato al richiedente.
  Ogni   controversia   relativa   all'oblazione   e'  devoluta  alla
competenza  dei  tribunali  amministrativi regionali, i quali possono
disporre  dei mezzi di prova previsti dall'articolo 16 della legge 28
gennaio 1977, n. 10.
  Fermo   il   disposto  del  primo  comma  dell'articolo  40  e  con
l'esclusione  dei  casi  di  cui  all'articolo 33, decorso il termine
perentorio  di  ventiquattro  mesi dalla presentazione della domanda,
quest'ultima   si  intende  accolta  ove  l'interessato  provveda  al
pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio.
  Nelle  ipotesi  previste  nell'articolo  32  il  termine  di cui al
dodicesimo  comma  del  presente  articolo decorre dall'emissione del
parere previsto dal primo comma dello stesso articolo 32.
  A  seguito  della  concessione  o autorizzazione in sanatoria viene
altresi' rilasciato il certificato di abitabilita' o agibilita' anche
in  deroga  ai  requisiti  fissati da norme regolamentari, qualora le
opere  sanate  non contrastino con le disposizioni vigenti in materia
di   sicurezza  statica  e  di  prevenzione  degli  incendi  e  degli
infortuni.
  Le  modalita'  di  versamento  dell'oblazione  sono determinate con
decreto  del  Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.