ART. 36.
                           (Rateizzazione)

  Nella  ipotesi  di  cui  al terzo e quarto comma dell'articolo 34 i
soggetti  che  posseggono,  alla  data  di  entrata  in  vigore della
presente  legge,  i  requisiti  di  reddito per essere assegnatari in
locazione di un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata, possono,
allegando  l'ultima  dichiarazione  dei redditi presentata da ciascun
componente  il nucleo familiare, versare all'atto della presentazione
della  domanda  la  prima  rata  in  misura  pari  ad  un  sedicesimo
dell'oblazione  determinata secondo il disposto dei menzionati commi.
La  restante parte dell'oblazione, determinata in via provvisoria, e'
suddivisa  fino  ad un massimo di quindici rate trimestrali di eguale
importo.
  Nella  ipotesi di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 34 i
soggetti  che  posseggono,  alla  data  di  entrata  in  vigore della
presente  legge,  i  requisiti  di  reddito  per  accedere  ai  mutui
agevolati  dell'edilizia  residenziale  pubblica  possono  versare la
prima  rata  in  misura  pari  ad  un ottavo di quella dell'oblazione
determinata  secondo  il  disposto  dei menzionati commi. La restante
parte  dell'oblazione  e'  suddivisa fino ad un massimo di sette rate
trimestrali di eguale importo.
  Per   coloro   che  godono  delle  agevolazioni  di  cui  ai  commi
precedenti,   le  rate  corrisposte  dopo  il  30  giugno  1985  sono
maggiorate  del  tasso  di  interesse  del dieci per cento in ragione
d'anno.
  Le  rate  di  cui  ai  commi precedenti non possono comunque essere
inferiori a lire 150.000.
  Il  nominativo dei beneficiari e' trasmesso dal comune al Ministero
delle  finanze  per  l'inserimento  nelle categorie di cui ai decreti
concernenti  i  criteri  per  l'effettuazione  dei  controlli fiscali
globali.