ART. 36. (Rateizzazione) Nella ipotesi di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per essere assegnatari in locazione di un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata, possono, allegando l'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente il nucleo familiare, versare all'atto della presentazione della domanda la prima rata in misura pari ad un sedicesimo dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione, determinata in via provvisoria, e' suddivisa fino ad un massimo di quindici rate trimestrali di eguale importo. Nella ipotesi di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per accedere ai mutui agevolati dell'edilizia residenziale pubblica possono versare la prima rata in misura pari ad un ottavo di quella dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione e' suddivisa fino ad un massimo di sette rate trimestrali di eguale importo. Per coloro che godono delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, le rate corrisposte dopo il 30 giugno 1985 sono maggiorate del tasso di interesse del dieci per cento in ragione d'anno. Le rate di cui ai commi precedenti non possono comunque essere inferiori a lire 150.000. Il nominativo dei beneficiari e' trasmesso dal comune al Ministero delle finanze per l'inserimento nelle categorie di cui ai decreti concernenti i criteri per l'effettuazione dei controlli fiscali globali.