ART. 37.
                     (Contributo di concessione)

  Il   versamento   dell'oblazione   non  esime  i  soggetti  di  cui
all'articolo 31, primo e terzo comma, dalla corresponsione al comune,
ai  fini  del  rilascio  della  concessione,  del contributo previsto
dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ove dovuto.
  Le regioni possono modificare, ai fini della sanatoria, le norme di
attuazione  degli  articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n.
10;  la  misura  del  contributo  di  concessione,  in relazione alla
tipologia  delle  costruzioni,  alla  loro destinazione d'uso ed alla
loro  localizzazione  in  riferimento  all'ampiezza  e  all'andamento
demografico   dei   comuni,   nonche'   alle   loro   caratteristiche
geografiche,  non  puo' risultare inferiore al 50 per cento di quello
determinato secondo le disposizioni vigenti.
  Le  regioni  possono  inoltre  prevedere  la  corresponsione  di un
contributo  ai  fini  del rilascio della concessione in sanatoria per
opere  realizzate  dopo  il  1  settembre 1967 e prima del 30 gennaio
1977,  in  misura  non  superiore, comunque, a quello previsto per le
opere  di  urbanizzazione; sempreche' tali opere non siano state gia'
eseguite  a  cura  e  spese  degli  interessati.  A scomputo totale o
parziale  della  quota  dovuta  il  concessionario, o i concessionari
eventualmente  riuniti  in consorzio, possono obbligarsi a realizzare
direttamente  opere  di  urbanizzazione  indicate  dal comune, con le
modalita' e le garanzie da questo stabilite.
  Il  potere  di  legiferare  ai  sensi  del secondo e terzo comma e'
esercitato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge;  decorso  inutilmente  tale  termine  si  applicano  le  norme
vigenti.