ART. 38.
     (Effetti della oblazione e della concessione in sanatoria)

  La  presentazione  entro il termine perentorio della domanda di cui
all'articolo  31,  accompagnata  dalla  attestazione,  del versamento
della  somma  di  cui  al  primo  comma dell'articolo 35, sospende il
procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative.
  L'oblazione   interamente  corrisposta  estingue  i  reati  di  cui
all'articolo  41  della  legge  17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modifiche, e all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come
modificato  dall'articolo  20 della presente legge, nonche' quelli di
cui all'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
  Ove  nei  confronti  del  richiedente  la sanatoria sia intervenuta
sentenza  definitiva  di  condanna  per  i  reati  previsti dal comma
precedente,  viene  fatta  annotazione della oblazione nel casellario
giudiziale.  In  tale  caso non si tiene conto della condanna ai fini
dell'applicazione  della  recidiva  e del beneficio della sospensione
condizionale della pena.
  Concessa la sanatoria, non si applicano le sanzioni amministrative,
ivi  comprese  le  pene  pecuniarie  e le sovrattasse previste per le
violazioni  delle  disposizioni  in  materia  di  imposte sui redditi
relativamente  ai  fabbricati  abusivamente  eseguiti,  sempre che le
somme  dovute  a  titolo  di  oblazione  siano  state corrisposte per
intero.
  I  soggetti  indicati  all'articolo 6 della presente legge, diversi
dal  proprietario, che intendano fruire dei benefici penali di cui al
presente  articolo ovvero di quelli di cui al successivo articolo 39,
devono  presentare  al  comune  autonoma domanda di oblazione, con le
modalita' di cui all'articolo 35.
  La  somma  dovuta  viene  determinata nella misura del 30 per cento
rispetto  a quella applicabile al proprietario ai sensi dell'articolo
34.
  Si applicano le procedure previste dagli articoli 35 e 36.