ART. 41.
 (Esecuzione delle sanzioni ai fini della commerciabilita' dei beni)

  Ai  fini  della commerciabilita' dei beni, possono essere stipulati
gli  atti aventi per oggetto diritti reali relativi ad immobili per i
quali  sia  esibita  idonea  certificazione rilasciata dall'autorita'
competente   che   attesti  l'avvenuto  integrale  adempimento  delle
prescrizioni  dei  provvedimenti  sanzionatori  adottati ai sensi del
secondo  comma  dell'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
modificato  dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e del
nono  e dell'undicesimo comma dell'articolo 15 della legge 28 gennaio
1977,  n.  10.  Degli  estremi  dei  documenti  esibiti  dovra' farsi
menzione  in  atto;  si  applica in ogni caso il disposto dell'ultimo
comma dell'articolo 17 della presente legge.
  Il  pagamento  delle sanzioni pecuniarie produce gli effetti di cui
al penultimo comma dell'articolo 35.
  La  certificazione  di  cui  al  primo  comma  e'  rilasciata dalla
competente  autorita'  entro  trenta giorni dalla presentazione della
domanda;   trascorso  inutilmente  tale  termine,  essa  puo'  essere
sostituita  da una dichiarazione dell'alienante attestante l'avvenuto
integrale  adempimento delle prescrizioni dei provvedimenti di cui al
primo  comma,  accompagnata  dalla  copia  conforme  della domanda di
rilascio della certificazione.