ART. 41. (Esecuzione delle sanzioni ai fini della commerciabilita' dei beni) Ai fini della commerciabilita' dei beni, possono essere stipulati gli atti aventi per oggetto diritti reali relativi ad immobili per i quali sia esibita idonea certificazione rilasciata dall'autorita' competente che attesti l'avvenuto integrale adempimento delle prescrizioni dei provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi del secondo comma dell'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e del nono e dell'undicesimo comma dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Degli estremi dei documenti esibiti dovra' farsi menzione in atto; si applica in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 17 della presente legge. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie produce gli effetti di cui al penultimo comma dell'articolo 35. La certificazione di cui al primo comma e' rilasciata dalla competente autorita' entro trenta giorni dalla presentazione della domanda; trascorso inutilmente tale termine, essa puo' essere sostituita da una dichiarazione dell'alienante attestante l'avvenuto integrale adempimento delle prescrizioni dei provvedimenti di cui al primo comma, accompagnata dalla copia conforme della domanda di rilascio della certificazione.