ART. 43.
(Procedimenti in corso)
L'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti,
ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione,
non impedisce il conseguimento della sanatoria.
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si
considerano inoppugnabili provvedimenti per i quali e' intervenuta
sentenza del Consiglio di Stato ancorche' sia pendente il termine per
il ricorso alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla
giurisdizione.
In ogni caso non sono ripetibili le somme gia' riscosse e restano
ferme le altre sanzioni gia' eseguite, ancorche' in forza di
provvedimenti non ancora inoppugnabili.
Le somme versate si scomputano dal contributo di concessione.
Possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di
provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle
strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari
alla loro funzionalita'. Il tempo di commissione dell'abuso e di
riferimento per la determinazione dell'oblazione sara' individuato
nella data del primo provvedimento amministrativo o giurisdizionale.
La medesima disposizione per determinare l'oblazione e' applicabile
in ogni altro caso in cui i suddetti provvedimenti abbiano interrotto
le attivita' edificatorie.