ART. 43.
                       (Procedimenti in corso)

  L'esistenza  di  provvedimenti  sanzionatori  non  ancora eseguiti,
ovvero  ancora  impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione,
non impedisce il conseguimento della sanatoria.
  Agli  effetti  delle  disposizioni  di  cui  al  presente  capo  si
considerano  inoppugnabili  provvedimenti  per i quali e' intervenuta
sentenza del Consiglio di Stato ancorche' sia pendente il termine per
il  ricorso  alla  Corte  di  cassazione  per  motivi  attinenti alla
giurisdizione.
  In  ogni  caso non sono ripetibili le somme gia' riscosse e restano
ferme  le  altre  sanzioni  gia'  eseguite,  ancorche'  in  forza  di
provvedimenti non ancora inoppugnabili.
  Le somme versate si scomputano dal contributo di concessione.
  Possono  ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di
provvedimenti  amministrativi  o  giurisdizionali  limitatamente alle
strutture  realizzate  e  ai  lavori che siano strettamente necessari
alla  loro  funzionalita'.  Il  tempo  di commissione dell'abuso e di
riferimento  per  la  determinazione dell'oblazione sara' individuato
nella  data del primo provvedimento amministrativo o giurisdizionale.
La  medesima  disposizione per determinare l'oblazione e' applicabile
in ogni altro caso in cui i suddetti provvedimenti abbiano interrotto
le attivita' edificatorie.