ART. 44.
                   (Sospensione dei procedimenti)

  Dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge e fino alla
scadenza  dei  termini  fissati  dall'articolo  35,  sono  sospesi  i
procedimenti  amministrativi  e  la  loro  esecuzione,  quelli penali
nonche' quelli connessi all'applicazione dell'articolo 15 della legge
6 agosto 1967, n. 765, attinenti al presente capo.