ART. 16.

  Il  Ministero della sanita' provvede a fornire nel piu' breve tempo
possibile, e comunque entro tre mesi, alle competenti autorita' dello
Stato  estero  che  lo richiedano le informazioni circa fatti gravi e
specifici concernenti gli odontoiatri cittadini italiani trasferitisi
in  detto  Stato, facendo conoscere le conseguenze che i fatti stessi
hanno  sui  certificati  ed  i  documenti  rilasciati dalle autorita'
nazionali.
  A tal fine i competenti Ordini professionali danno comunicazione al
Ministero   della   sanita'   di   tutte  le  sanzioni  che  incidono
sull'esercizio professionale.