ART. 16. Il Ministero della sanita' provvede a fornire nel piu' breve tempo possibile, e comunque entro tre mesi, alle competenti autorita' dello Stato estero che lo richiedano le informazioni circa fatti gravi e specifici concernenti gli odontoiatri cittadini italiani trasferitisi in detto Stato, facendo conoscere le conseguenze che i fatti stessi hanno sui certificati ed i documenti rilasciati dalle autorita' nazionali. A tal fine i competenti Ordini professionali danno comunicazione al Ministero della sanita' di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.