Art. 43. 
                           Base imponibile 
 
    1. La base  imponibile,  salvo  quanto  disposto  negli  articoli
seguenti, e' costituita: 
      a) per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di
diritti reali dal valore del bene o del diritto alla  data  dell'atto
ovvero,  per  gli  atti  sottoposti  a  condizione   sospensiva,   ad
approvazione o ad omologazione, alla  data  in  cui  si  producono  i
relativi effetti traslativi o costitutivi; 
      b) per le permute, salvo il disposto del comma 2 dell'art.  40,
dal valore del bene che da'  luogo  all'applicazione  della  maggiore
imposta; 
      c)  per  i  contratti  che  importano   l'assunzione   di   una
obbligazione di fare in corrispettivo della cessione  di  un  bene  o
dell'assunzione di altra obbligazione di fare, dal  valore  del  bene
ceduto o della  prestazione  che  da'  luogo  all'applicazione  della
maggiore imposta, salvo il disposto del comma 2 dell'art. 40; 
      d) per le cessioni di contratto, dal corrispettivo pattuito per
la cessione e dal valore delle prestazioni ancora da eseguire; 
      e) per gli atti portanti assunzione di una obbligazione che non
costituisce corrispettivo di altra prestazione o portanti  estinzione
di  una  precedente  obbligazione,  dall'ammontare  dell'obbligazione
assunta o estinta e, se questa ha per oggetto  un  bene  diverso  dal
denaro, da) valore del bene alla data dell'atto; 
      f) per gli atti con i quali viene  prestata  garanzia  reale  o
personale, dalla somma garantita;  se  la  garanzia  e'  prestata  in
denaro o in titoli, dalla somma di denaro o dal valore dei titoli, se
inferiore alla somma garantita; 
      g) per i  contratti  di  associazione  in  partecipazione,  dal
valore dei beni apportati dall'associato; 
      h) per i contratti diversi da  quelli  indicati  nelle  lettere
precedenti, aventi per oggetto prestazioni a contenuto  patrimoniale,
dall'ammontare dei corrispettivi  in  denaro  pattuiti  per  l'intera
durata del contratto. 
      i) per  i  contratti  relativi  ad  operazioni  soggette  e  ad
operazioni non soggette all'imposta sul valore aggiunto,  dal  valore
delle cessioni e delle prestazioni non soggette a tale imposta. 
    2. I debiti o gli altri oneri accollati e le obbligazioni estinte
per effetto dell'atto concorrono a formare la base imponibile. 
    3. I prezzi o i corrispettivi in valuta estera o  in  valuta  oro
sono ragguagliati al cambio del giorno della stipulazione  dell'atto,
sempreche' le parti non abbiano stabilito  nei  loro  rapporti  altra
data di ragguaglio. 
    4. Le disposizioni  del  comma  1  valgono  anche  per  gli  atti
dell'autorita' giudiziaria, di cui all'art. 37,  relativi  agli  atti
indicati nel comma stesso e produttivi degli stessi effetti.