Art. 44.
            Espropriazione forzata e trasferimenti coattivi

    1.  Per  la  vendita  di  beni mobili e immobili fatta in sede di
  espropriazione  forzata  ovvero all'asta pubblica e per i contratti
  stipulati  o  aggiudicati  in  seguito  a  pubblico incanto la base
  imponibile  e'  costituita dal prezzo di aggiudicazione, diminuito,
  nell'ipotesi prevista dall'art. 587 del codice di procedura civile,
  della parte gia' assoggettata all'imposta.
    2.  Per  l'espropriazione  per pubblica utilita' e per ogni altro
  atto  della  pubblica  autorita'  traslativo  o  costitutivo  della
  proprieta'  di  beni  mobili  o  immobili o di aziende e di diritti
  reali  sugli stessi la base imponibile e' costituita dall'ammontare
  definitivo  dell'indennizzo.  In  caso  di trasferimento volontario
  all'espropriante  nell'ambito della procedura espropriativa la base
  imponibile e' costituita dal prezzo.
 
          Nota all'art. 44:
            Si  trascrive  il  testo  dell'art.  587  del  codice  di
          procedura      civile      "Art.      587     (Inadempienza
          dell'aggiudicatario).  -  Se  il  prezzo non depositato nel
          termine  stabilito,  il giudice dell'esecuzione con decreto
          dichiara  la  decadenza  dell'aggiudicatario,  pronuncia la
          perdita  della  cauzione a titolo di multa e quindi dispone
          un nuovo incanto.
            Per  il  nuovo  incanto si procede a norma degli articoli
          576 e seguenti.
            Se  il  prezzo  che  se  ne  ricava,  unito alta cauzione
          confiscata   risulta   inferiore   a   quello  dell'incanto
          precedente,  l'aggiudicatario  inadempiente  e'  tenuto  al
          pagamento della differenza".