Art. 45.
         Concessioni e atti con amministrazioni dello Stato

    1.  Per  gli  atti  concernenti  le concessioni di cui all'art. 5
  della  parte  prima  della  tariffa,  nonche' per gli atti portanti
  trasferimento  di beni immobili o diritti reali immobiliari da o ad
  amministrazioni   dello   Stato,  compresi  gli  organi  dotati  di
  personalita' giuridica, con valore determinato dall'ufficio tecnico
  erariale  in  base  a  disposizioni di legge, la base imponibile e'
  costituita,  rispettivamente  dall'ammontare  del  canone ovvero da
  quello del corrispettivo pattuito.