Art. 46. 
                         Rendite e pensioni 
 
    1. Per la costituzione di rendite la base imponibile e' 
  costituita dalla somma pagata o dal  valore  dei  beni  ceduti  dal
  beneficiario ovvero, se maggiore, dal valore della rendita; per  la
  costituzione di pensioni  la  base  imponibile  e'  costituita  dal
  valore della pensione. 
    2. Il valore della rendita o pensione e' costituito: 
      a) dal ventuplo dell'annualita' se si tratta di rendita 
  perpetua o a tempo indeterminato; 
      b) dal valore attuale dell'annualita', calcolato al saggio 
  legale di interesse,  ma  in  nessun  caso  superiore  al  ventuplo
  dell'annualita', se  si  tratta  di  rendita  o  pensione  a  tempo
  determinato; 
      c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualita' per 
  il coefficiente indicato nel prospetto allegato al  presente  testo
  unico, applicabile in relazione all'eta' della persona alla cui 
  morte deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia. 
    3. Il valore della rendita o pensione costituita congiuntamente a 
  favore di piu' persone, che debba  cessare  con  la  morte  di  una
  qualsiasi di esse, e' determinato a norma della lettera c) del 
  comma 2 tenendo conto dell'eta' del meno giovane dei beneficiari. 
  Se la rendita o pensione e' costituita congiuntamente a  favore  di
  piu' persone con diritto di accrescimento tra loro,  il  valore  e'
  determinato  tenendo  conto  dell'eta'   del   piu'   giovane   dei
  beneficiari. 
    4. La rendita o pensione a tempo determinato, con clausola di 
  cessazione per effetto della morte  del  beneficiario  prima  della
  scadenza, e' valutata nei modi previsti dalla lettera b) del  comma
  2, ma il suo valore non puo' superare quello determinato  nei  modi
  previsti dalla successiva lettera c) con  riferimento  alla  durata
  massima della rendita o pensione. 
    5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano con riferimento 
  alla persona alla cui morte deve cessare  la  corresponsione  della
  rendita  o  della  pensione  se  tale  persona   e'   diversa   dal
  beneficiario.