Art. 48.
  Valore della nuda proprieta',     dell'usufrutto,     dell'uso    e
                            dell'abitazione

    1.  Per  il  trasferimento della proprieta' gravata da diritto di
  usufrutto,  uso o abitazione la base imponibile e' costituita dalla
  differenza   fra   il   valore  della  piena  proprieta'  e  quello
  dell'usufrutto,   uso   o  abitazione.  Il  valore  dell'usufrutto,
  dell'uso  e  dell'abitazione  e  determinato  a norma dell'art. 46,
  assumendo  come  annualita'  l'ammontare  ottenuto moltiplicando il
  valore della piena proprieta' per il saggio legale di interesse.