Art. 50. 
  Atti ed operazioni concernenti societa', enti, consorzi, 
     associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole 
 
    1. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale di 
  societa' per azioni, in accomandita per azioni o a  responsabilita'
  limitata, comprese le cooperative, la base imponibile e' costituita
  dal valore nominale delle azioni o delle quote sociali sottoscritte
  e dall'eventuale sopraprezzo, dedotte le spese e gli oneri inerenti
  alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento.  Le  spese  e  gli
  oneri sono calcolati forfetariamente nella misura del due per cento
  dell'ammontare complessivo del valore nominale  e  del  sopraprezzo
  fino a  lire  200  milioni  e  dell'uno  per  cento  per  la  parte
  dell'ammontare stesso che eccede lire 200 milioni, e in  ogni  caso
  in misura non superiore a lire 1 miliardo. 
    2. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di 
  patrimonio di societa' diverse da quelle indicate al comma 1 ovvero
  di  enti,  diversi  dalle  societa',  compresi   i   consorzi,   le
  associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni  con  o
  senza  personalita'  giuridica  aventi  per  oggetto  esclusivo   o
  principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole, la base
  imponibile e' costituita dall'ammontare degli apporti o dal  valore
  degli stessi, al netto delle obbligazioni o degli  oneri  accollati
  alla societa' o ente e delle spese  e  degli  oneri  inerenti  alla
  costituzione    o     all'esecuzione     dell'aumento     calcolati
  forfetariamente nella misura del due per cento dell'ammontare o del
  valore dichiarato fino a lire 200 milioni e dell'uno per cento  per
  la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1
  miliardo. La disposizione si applica  anche  quando  un  ente  gia'
  esistente assume come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
  attivita' commerciali o agricole. 
    3. Se sono conferiti immobili, diritti reali immobiliari o 
  aziende,  la  base  imponibile,  per  la  parte  relativa  a   tali
  conferimenti, e' costituita dal valore dei beni, diritti o  aziende
  conferiti al netto  delle  passivita'  e  oneri.  Sono  considerati
  aziende  anche  i  complessi  aziendali  relativi  a  singoli  rami
  dell'impresa. Se il conferimento di azienda o  complesso  aziendale
  e' fatto ad una societa' per azioni, in accomandita per azioni o  a
  responsabilita' limitata, comprese le  cooperative,  il  valore  e'
  quello risultante dalla relazione di stima di cui all'art. 2343 del
  codice civile. 
    4. Per le fusioni di societa' di ogni tipo la base imponibile e' 
  costituita dall'ammontare, risultante dalle situazioni patrimoniali
  di cui all'art. 2502  del  codice  civile,  dei  capitali  e  delle
  riserve delle societa' fuse o, se la fusione e'  eseguita  mediante
  incorporazione, di quelle incorporate. 
    5. Nei casi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e h) dell'art. 
  4 la base imponibile e' costituita dal valore del patrimonio  netto
  appartenente ai soggetti ivi indicati al momento della  istituzione
  o  del  trasferimento  della  sede  legale   o   amministrativa   o
  dell'oggetto principale dell'attivita' nel territorio dello Stato. 
  Nei casi di cui alle lettere f) e g) dello stesso articolo la  base
  imponibile  e'  costituita  dall'ammontare  dei  capitali  messi  a
  disposizione della sede secondaria. 
 
          Note all'art. 50:
            -  L'art. 2343 del codice civile prevede, al primo comma,
          che:   "Chi  conferisce  beni  in  natura  o  crediti  deve
          presentare la relazione giurata di un esperto designato dal
          presidente  del  Tribunale,  contenente  la descrizione dei
          beni  o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi
          attribuito,  i  criteri  di  valutazione  seguiti,  nonche'
          l'attestazione che il valore attribuito non e' inferiore al
          valore   nominale,  aumentato  dell'eventuale  sopraprezzo,
          delle azioni emesse a fronte del conferimento. La relazione
          deve essere allegata all'atto costitutivo".
            -  Le situazioni patrimoniali indicate nell'art. 2502 del
          codice civile sono quelle delle societa' fuse risultanti al
          tempo della rispettiva deliberazione di fusione.