Art. 50. Atti ed operazioni concernenti societa', enti, consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole 1. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale di societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, comprese le cooperative, la base imponibile e' costituita dal valore nominale delle azioni o delle quote sociali sottoscritte e dall'eventuale sopraprezzo, dedotte le spese e gli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento. Le spese e gli oneri sono calcolati forfetariamente nella misura del due per cento dell'ammontare complessivo del valore nominale e del sopraprezzo fino a lire 200 milioni e dell'uno per cento per la parte dell'ammontare stesso che eccede lire 200 milioni, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo. 2. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di societa' diverse da quelle indicate al comma 1 ovvero di enti, diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalita' giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole, la base imponibile e' costituita dall'ammontare degli apporti o dal valore degli stessi, al netto delle obbligazioni o degli oneri accollati alla societa' o ente e delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento calcolati forfetariamente nella misura del due per cento dell'ammontare o del valore dichiarato fino a lire 200 milioni e dell'uno per cento per la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo. La disposizione si applica anche quando un ente gia' esistente assume come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole. 3. Se sono conferiti immobili, diritti reali immobiliari o aziende, la base imponibile, per la parte relativa a tali conferimenti, e' costituita dal valore dei beni, diritti o aziende conferiti al netto delle passivita' e oneri. Sono considerati aziende anche i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa. Se il conferimento di azienda o complesso aziendale e' fatto ad una societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, comprese le cooperative, il valore e' quello risultante dalla relazione di stima di cui all'art. 2343 del codice civile. 4. Per le fusioni di societa' di ogni tipo la base imponibile e' costituita dall'ammontare, risultante dalle situazioni patrimoniali di cui all'art. 2502 del codice civile, dei capitali e delle riserve delle societa' fuse o, se la fusione e' eseguita mediante incorporazione, di quelle incorporate. 5. Nei casi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e h) dell'art. 4 la base imponibile e' costituita dal valore del patrimonio netto appartenente ai soggetti ivi indicati al momento della istituzione o del trasferimento della sede legale o amministrativa o dell'oggetto principale dell'attivita' nel territorio dello Stato. Nei casi di cui alle lettere f) e g) dello stesso articolo la base imponibile e' costituita dall'ammontare dei capitali messi a disposizione della sede secondaria.
Note all'art. 50: - L'art. 2343 del codice civile prevede, al primo comma, che: "Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del Tribunale, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonche' l'attestazione che il valore attribuito non e' inferiore al valore nominale, aumentato dell'eventuale sopraprezzo, delle azioni emesse a fronte del conferimento. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo". - Le situazioni patrimoniali indicate nell'art. 2502 del codice civile sono quelle delle societa' fuse risultanti al tempo della rispettiva deliberazione di fusione.