Art. 51. 
                    Valore dei beni e dei diritti 
 
  1. Ai fini dei precedenti articoli si assume come valore dei beni o
dei  diritti,  salvo  il  disposto  dei  commi   successivi,   quello
dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza o  se  superiore,  il
corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto. 
  2. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali
immobiliari e per quelli che hanno  per  oggetto  aziende  o  diritti
reali su di esse, si intende per valore il valore  venale  in  comune
commercio. 
  3. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali
immobiliari l'ufficio del registro, ai fini dell'eventuale rettifica,
controlla  il  valore  di  cui  al  comma  1   avendo   riguardo   ai
trasferimenti  a  qualsiasi  titolo  e  alle,  divisioni  e   perizie
giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o  a
quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o  costitutivo,  che
abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili  o  altri  di  analoghe
caratteristiche e condizioni, ovvero al  reddito  netto  di  cui  gli
immobili  sono  suscettibili,  capitalizzato  al   tasso   mediamente
applicato  alla  detta  data  e  nella  stessa  localita'   per   gli
investimenti  immobiliari,  nonche'  ad  ogni   altro   elemento   di
valutazione, anche sulla base di  indicazioni  eventualmente  fornite
dai comuni. 
  4. Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di
esse il valore di cui al comma  1  e'  controllato  dall'ufficio  con
riferimento al valore complessivo dei beni che compongono  l'azienda,
compreso l'avviamento ed esclusi i beni indicati  nell'art.  7  della
parte prima della tariffa, al netto delle passivita' risultanti dalle
scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a  norma
del codice civile, tranne quelle che l'alienante si sia espressamente
impegnato ad estinguere e quelle relative ai beni di  cui  al  citato
art. 7 della parte prima della tariffa.L'ufficio  puo'  tenere  conto
anche degli accertamenti compiuti ai fini di  altre  imposte  e  puo'
procedere ad accessi, ispezioni e verifiche secondo  le  disposizioni
relative all'imposta sul valore aggiunto.