Art. 52. 
          Rettifica del valore degli immobili e delle aziende 
 
    1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui ai commi 3 
  e 4 dell'art. 51 hanno un valore venale superiore al valore 
  dichiarato o al corrispettivo  pattuito,  provvede  alla  rettifica
mediante apposito avviso di accertamento del maggior valore. 
    2. L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza 
  di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale e deve 
  contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o 
  diritti in esso descritti e degli elementi di cui  all'art.  51  in
base ai quali e' stato determinato. 
    3. L'avviso e' notificato nei modi stabiliti per le notificazioni 
  in materia di imposte sui redditi dagli ufficiali giudiziari, da 
  messi speciali autorizzati dagli uffici del  registro  o  da  messi
comunali o di conciliazione. 
    4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo 
  degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, 
  dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a sessanta volte 
  il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a 
  ottanta volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i 
  coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, ne' i valori o 
  corrispettivi  della  nuda  proprieta'  e  dei  diritti  reali   di
godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore 
  a quella determinata su tale base a norma degli articoli 47 e 48. 
  Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche dei 
  coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per 
  gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e 
  gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno 
  successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli 
  articoli 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 
  settembre 1973, n. 597, nonche' per le scritture private non 
  autenticate presentate per la registrazione da tale data. La 
  disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i 
  quali  gli  strumenti   urbanistici   prevedono   la   destinazione
edificatoria. 
    5. I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono essere 
  modificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, 
  con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta 
  Ufficiale. Le modifiche hanno effetto per gli atti pubblici 
  formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari 
  pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello 
  di pubblicazione del decreto nonche' per le scritture  private  non
autenticate presentate per la registrazione da tale data.