Art. 11. 1. Agli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati in congedo illimitato al termine della ferma ovvero prima, in base a quanto stabilito dai precedenti articoli 7, comma 2, 9, comma 2, e 10, comma 2, e' corrisposto un premio di congedamento. 2. Tale premio spetta, per ogni semestre di servizio prestato posteriormente al compimento del quindicesimo mese di ferma per il quale si sia percepita l'indennita' mensile di aeronavigazione, come di seguito indicato: a) lire 350.000, per gli ufficiali che abbiano completato la ferma di anni dodici; b) lire 275.000, per gli ufficiali che abbiano prestato un periodo di ferma inferiore a dodici anni ma superiore a dieci; c) lire 200.000, per gli ufficiali che abbiano prestato un periodo di ferma pari o inferiore a dieci anni. 3. Il premio e' corrisposto nella misura di lire 100.000 a semestre agli ufficiali che ottengono il passaggio in servizio permanente effettivo, ai sensi del successivo articolo 18. 4. Il semestre e' considerato come intero quando il servizio e' stato prestato per almeno tre mesi.