Art. 11. 
 
  1. Agli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica, collocati in congedo illimitato al termine  della
ferma ovvero  prima,  in  base  a  quanto  stabilito  dai  precedenti
articoli 7, comma 2, 9, comma 2, e 10, comma  2,  e'  corrisposto  un
premio di congedamento. 
  2. Tale premio spetta,  per  ogni  semestre  di  servizio  prestato
posteriormente al compimento del quindicesimo mese di  ferma  per  il
quale si sia percepita l'indennita' mensile di aeronavigazione,  come
di seguito indicato: 
    a) lire 350.000, per gli  ufficiali  che  abbiano  completato  la
ferma di anni dodici; 
    b) lire 275.000,  per  gli  ufficiali  che  abbiano  prestato  un
periodo di ferma inferiore a dodici anni ma superiore a dieci; 
    c) lire 200.000,  per  gli  ufficiali  che  abbiano  prestato  un
periodo di ferma pari o inferiore a dieci anni. 
  3. Il premio e' corrisposto nella misura di lire 100.000 a semestre
agli ufficiali che ottengono  il  passaggio  in  servizio  permanente
effettivo, ai sensi del successivo articolo 18. 
  4. Il semestre e' considerato come intero  quando  il  servizio  e'
stato prestato per almeno tre mesi.