Art. 12.

  1.  Il premio, di cui al precedente articolo 11, e' corrisposto, in
relazione  alla  durata  del  servizio prestato, anche agli ufficiali
piloti  di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
che sono stati prosciolti dalla ferma per motivi psico-fisici.
  2.  In  caso  di  morte,  la  somma  corrispondente  al  premio  di
congedamento e' corrisposta, per la parte maturata, agli eredi aventi
diritto.
  3.  Il  premio  di  congedamento  non  compete  nei  casi in cui e'
liquidato trattamento vitalizio di quiescenza.