Art. 14. 1. Gli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, provenienti dai corsi di pilotaggio, istituiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, se ancora alle armi alla data predetta, possono chiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di assumere la ferma di anni dodici, decorrente dalla data in cui sono stati avviati ai corsi di pilotaggio aereo. 2. Ai suddetti ufficiali si applicano le norme di cui agli articoli 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16 e 17 della presente legge. 3. Il premio di congedamento e' determinato, in relazione al periodo di servizio complessivamente prestato dalla data di decorrenza della ferma, sulla base delle misure previste dal precedente articolo 11. Il numero dei semestri utili per la corresponsione dello stesso e', tuttavia, computato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Agli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, gia' trattenuti in servizio o reclutati, ai sensi delle leggi 28 marzo 1968, n. 371, 21 febbraio 1963, n. 249, e 21 maggio 1960, n. 556, che hanno ottenuto di commutare la ferma contratta in quella di anni dodici, il premio di congedamento, nelle misure previste dal precedente articolo 11, e' corrisposto al termine della nuova ferma assunta, secondo quanto stabilito nel precedente comma 3. 5. Per il periodo precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai suddetti ufficiali e' corrisposto un premio di lire 100.000 per ogni semestre di servizio prestato per il quale abbiano percepito l'indennita' di aeronavigazione. Il semestre e' considerato per intero quando sia stato prestato servizio per almeno tre mesi. 6. Agli ufficiali piloti di complemento della Marina e dell'Aeronautica, gia' reclutati ai sensi delle leggi 21 febbraio 1963, n. 249, e 21 maggio 1960, n. 556, che non hanno chiesto o non ottenuto di assumere la ferma prevista dalla presente legge, e' corrisposto un premio nella misura prevista dal precedente comma.
Note all'art. 14: La legge n. 371/1968 concerne trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. La legge n. 249/1963 concerne il reclutamento degli ufficiali piloti di complemento della Marina. La legge n. 556/1960, abrogata dall'art. 46 della legge qui pubblicata, recava nuove norme per il reclutamento degli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti.