Art. 14. 
 
  1. Gli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della  Marina
e dell'Aeronautica, provenienti dai corsi  di  pilotaggio,  istituiti
prima della data di entrata in vigore della presente legge, se ancora
alle armi alla data predetta, possono chiedere, entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, di assumere la  ferma
di anni dodici, decorrente dalla data in cui sono  stati  avviati  ai
corsi di pilotaggio aereo. 
  2. Ai suddetti ufficiali si applicano le norme di cui agli articoli
7, 9, 10, 11, 12, 13, 16 e 17 della presente legge. 
  3. Il premio  di  congedamento  e'  determinato,  in  relazione  al
periodo  di  servizio  complessivamente  prestato   dalla   data   di
decorrenza  della  ferma,  sulla  base  delle  misure  previste   dal
precedente  articolo  11.  Il  numero  dei  semestri  utili  per   la
corresponsione dello stesso e', tuttavia, computato a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge. 
  4. Agli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica, gia' trattenuti in servizio o reclutati, ai sensi
delle leggi 28 marzo 1968, n. 371, 21 febbraio 1963,  n.  249,  e  21
maggio 1960, n.  556,  che  hanno  ottenuto  di  commutare  la  ferma
contratta in quella di anni dodici, il premio di congedamento,  nelle
misure previste dal precedente articolo 11, e' corrisposto al termine
della nuova ferma assunta, secondo quanto  stabilito  nel  precedente
comma 3. 
  5. Per il periodo precedente alla data di entrata in  vigore  della
presente legge, ai suddetti ufficiali e'  corrisposto  un  premio  di
lire 100.000 per ogni semestre di  servizio  prestato  per  il  quale
abbiano percepito l'indennita' di  aeronavigazione.  Il  semestre  e'
considerato per intero quando sia stato prestato servizio per  almeno
tre mesi. 
  6.  Agli  ufficiali  piloti   di   complemento   della   Marina   e
dell'Aeronautica, gia' reclutati ai sensi  delle  leggi  21  febbraio
1963, n. 249, e 21 maggio 1960, n. 556, che non hanno chiesto  o  non
ottenuto di assumere la  ferma  prevista  dalla  presente  legge,  e'
corrisposto un premio nella misura prevista dal precedente comma. 
 
          Note all'art. 14:
            La  legge n. 371/1968 concerne trattenimento in servizio,
          a  domanda,  degli  ufficiali di complemento dell'Esercito,
          della Marina e dell'Aeronautica.
            La  legge  n.  249/1963  concerne  il  reclutamento degli
          ufficiali piloti di complemento della Marina.
            La  legge  n. 556/1960, abrogata dall'art. 46 della legge
          qui  pubblicata,  recava  nuove  norme  per il reclutamento
          degli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo
          naviganti.