Art. 15. 1. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, reclutati in base alla presente legge, che, per ciascun esercizio finanziario, puo' essere mantenuto in servizio, e' determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato. 2. Agli ufficiali di cui al precedente comma si applicano le norme previste dagli articoli 43, 44 e 47 della legge 20 settembre 1980, n. 574, nonche' quelle di cui all'articolo 46 della precitata legge, come sostituito dal successivo articolo 33. 3. Ai medesimi ufficiali si continuano ad applicare, anche negli anni successivi al 1983, le norme di cui all'articolo 45 della legge 20 settembre 1980, n. 574.
Nota all'art. 15: Si trascrive il testo degli articoli 43, 44 e 47 della legge n. 574/1980; "Art. 43. - Per l'avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento di cui al precedente art. 42 non si osservano le disposizioni degli articoli 103, 104, 106, 107, 113, 114 e 115 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni. Gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, per essere valutati per l'avanzamento, devono trovarsi compresi in apposite aliquote di ruolo stabilite dal Ministero della difesa. Per gli ufficiali compresi nelle predette aliquote, che vengono a trovarsi in una delle condizioni previste dagli articoli 21, 22, 34 e 35 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, operano in quanto applicabili, le norme di cui al capo III del titolo II della predetta legge. Agli effetti di quanto disposto nel precedente comma, il 31 ottobre di ogni anno il Ministero determina le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento comprendendovi, per ciascun grado, gli ufficiali che, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, maturino la permanenza nel grado o l'anzianita' di servizio prevista al successivo art. 45. I tenenti ed i maggiori sono valutati e se idonei sono promossi con anzianita' decorrente dal giorno successivo al compimento del giorno successivo al compimento delle permanenze previste. I maggiori sono promossi purche' non esistano, nei corrispondenti ruoli normali e speciali, maggiori in servizio permanente di pari o superiore anzianita', esclusi i non idonei e i sospesi all'avanzamento. I capitani sono valutati e se riconosciuti idonei mediante giudizio di avanzamento, formulato dalla commissione ordinaria di avanzamento che compila una graduatoria di merito, sono promossi al grado superiore secondo l'ordine di anzianita'. Le promozioni decorrono dal giorno successivo al compimento delle permanenze previste. "Art. 44. - Gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, per essere valutati ai fini dell'avanzamento, debbono aver compiuto i periodi di comando, di servizio o d'imbarco previsti, per gli ufficiali di complemento, nelle tabelle 5, 6 e 7 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni. I periodi di comando di cui al precedente comma sono sostituibili con un uguale periodo di servizio svolto: Per gli ufficiali dell'Arma del genio, presso le direzioni lavori; Per gli ufficiali in possesso di brevetto militare di pilota di aereo o di elicottero, presso reparti o scuole di volo. "Art. 47. - Agli ufficiali dei ruoli ad esaurimento sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 22 luglio 1971, n. 536, e successive modificazioni. Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, in quanto applicabili. Le disposizioni del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni, che prevedono l'assegnazione di alloggi agli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo delle tre Forze armate, sono estese agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e ai sottufficiali di complemento e della riserva, per i quali sussiste rapporto di impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824. Le norme relative all'avanzamento previste nel titolo quarto della presente legge entrano in vigore con i quadri di avanzamento validi per l'anno 1981.