Art. 15.

  1.   Il  numero  massimo  degli  ufficiali  piloti  di  complemento
dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica, reclutati in base
alla  presente  legge,  che,  per ciascun esercizio finanziario, puo'
essere mantenuto in servizio, e' determinato annualmente con la legge
di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.
  2.  Agli ufficiali di cui al precedente comma si applicano le norme
previste dagli articoli 43, 44 e 47 della legge 20 settembre 1980, n.
574,  nonche'  quelle  di  cui all'articolo 46 della precitata legge,
come sostituito dal successivo articolo 33.
  3.  Ai  medesimi  ufficiali si continuano ad applicare, anche negli
anni  successivi al 1983, le norme di cui all'articolo 45 della legge
20 settembre 1980, n. 574.
 
          Nota all'art. 15:
            Si  trascrive  il  testo degli articoli 43, 44 e 47 della
          legge n. 574/1980;
            "Art.   43.   -   Per   l'avanzamento   degli   ufficiali
          appartenenti  ai  ruoli ad esaurimento di cui al precedente
          art.  42  non  si  osservano le disposizioni degli articoli
          103,  104, 106, 107, 113, 114 e 115 della legge 12 novembre
          1955, n. 1137 e successive modificazioni.
            Gli  ufficiali  dei  ruoli  ad  esaurimento,  per  essere
          valutati  per  l'avanzamento,  devono  trovarsi compresi in
          apposite  aliquote  di  ruolo stabilite dal Ministero della
          difesa. Per gli ufficiali compresi nelle predette aliquote,
          che  vengono  a  trovarsi  in una delle condizioni previste
          dagli  articoli  21,  22,  34  e 35 della legge 12 novembre
          1955, n. 1137 e successive modificazioni, operano in quanto
          applicabili,  le  norme  di  cui  al capo III del titolo II
          della predetta legge.
            Agli  effetti di quanto disposto nel precedente comma, il
          31  ottobre di ogni anno il Ministero determina le aliquote
          di  ruolo  per  la  formazione  dei  quadri  di avanzamento
          comprendendovi, per ciascun grado, gli ufficiali che, entro
          il 31 dicembre dell'anno successivo, maturino la permanenza
          nel grado o l'anzianita' di servizio prevista al successivo
          art. 45.
            I  tenenti  ed  i maggiori sono valutati e se idonei sono
          promossi con anzianita' decorrente dal giorno successivo al
          compimento   del  giorno  successivo  al  compimento  delle
          permanenze  previste.  I maggiori sono promossi purche' non
          esistano,  nei  corrispondenti  ruoli  normali  e speciali,
          maggiori   in  servizio  permanente  di  pari  o  superiore
          anzianita',    esclusi   i   non   idonei   e   i   sospesi
          all'avanzamento.
            I   capitani  sono  valutati  e  se  riconosciuti  idonei
          mediante   giudizio   di   avanzamento,   formulato   dalla
          commissione   ordinaria  di  avanzamento  che  compila  una
          graduatoria  di  merito,  sono  promossi al grado superiore
          secondo l'ordine di anzianita'. Le promozioni decorrono dal
          giorno successivo al compimento delle permanenze previste.
            "Art.  44.  - Gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, per
          essere  valutati  ai  fini  dell'avanzamento,  debbono aver
          compiuto  i  periodi  di  comando,  di servizio o d'imbarco
          previsti,  per  gli ufficiali di complemento, nelle tabelle
          5,  6  e  7 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e
          successive modificazioni.
            I  periodi  di  comando  di  cui al precedente comma sono
          sostituibili con un uguale periodo di servizio svolto:
            Per   gli   ufficiali  dell'Arma  del  genio,  presso  le
          direzioni lavori;
            Per  gli  ufficiali  in  possesso di brevetto militare di
          pilota di aereo o di elicottero, presso reparti o scuole di
          volo.
            "Art.  47. - Agli ufficiali dei ruoli ad esaurimento sono
          estese,  in quanto applicabili, le disposizioni della legge
          22 luglio 1971, n. 536, e successive modificazioni.
            Per  quanto non previsto dalla presente legge, valgono le
          disposizioni  della  legge  12  novembre  1955,  n.  1137 e
          successive modificazioni, in quanto applicabili.
            Le disposizioni del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165
          e successive modificazioni, che prevedono l'assegnazione di
          alloggi   agli   ufficiali   e  sottufficiali  in  servizio
          permanente  effettivo  delle  tre Forze armate, sono estese
          agli   ufficiali   di   complemento   e  della  riserva  di
          complemento  e  ai  sottufficiali  di  complemento  e della
          riserva,  per i quali sussiste rapporto di impiego ai sensi
          della legge 20 dicembre 1973, n. 824.
            Le  norme  relative  all'avanzamento  previste nel titolo
          quarto  della presente legge entrano in vigore con i quadri
          di avanzamento validi per l'anno 1981.