Art. 16.

  1.  In  favore degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito,
della  Marina e dell'Aeronautica, congedati alla scadenza della ferma
prevista  dalla  presente legge ovvero prosciolti da tale ferma senza
aver  acquisito  il  diritto  alla pensione normale per anzianita' di
servizio, l'Amministrazione, provvede, all'atto dell'invio in congedo
e  per  l'effettivo  periodo  di servizio prestato, alla costituzione
della  posizione  assicurativa  nell'assicurazione  obbligatoria  per
l'invalidita',  la  vecchiaia  e i superstiti, mediante il versamento
dei contributi stabiliti dalle norme vigenti.
  2.  L'importo  dei  contributi  nella  misura del 50 per cento e' a
carico  del  militare  ed  e'  trattenuto  sul premio di congedamento
eventualmente  spettante;  la  parte  eccedente rimane a carico dello
Stato.