Art. 17. 
 
  1. Gli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della  Marina
e dell'Aeronautica, vincolati alla  ferma  di  anni  dodici,  possono
acquisire, durante la ferma, i titoli e la preparazione necessari per
il conseguimento dei brevetti  e  delle  abilitazioni  richiesti  per
l'impiego quale pilota professionista presso la compagnia di bandiera
ovvero altre compagnie italiane, concessionarie di linee di trasporto
aereo. I brevetti e le abilitazioni possono essere  conseguiti  anche
durante il periodo di servizio militare. 
  2. Le compagnie, di cui al comma  precedente,  che  utilizzano,  ai
sensi degli articoli 7, 9 e 10 della presente  legge,  gli  ufficiali
piloti di complemento, posti in congedo  illimitato,  sono  tenute  a
rimborsare all'erario, con riassegnazione al bilancio  della  difesa,
da disporsi con decreto del Ministro del tesoro, le  spese  sostenute
per far conseguire ai medesimi il  brevetto  di  pilota  d'aeroplano,
nella misura pari a tanti dodicesimi per  quanti  sono  gli  anni  di
anticipato collocamento in congedo illimitato nonche',  per  l'intero
loro  importo,  le  spese  eventualmente  sostenute  ai   sensi   del
precedente comma. 
  3. Le compagnie, di cui al  precedente  comma  1,  devono  altresi'
rimborsare, analogamente a quanto previsto dal  precedente  comma  2,
l'intero ammontare  delle  spese  sostenute  per  far  conseguire  il
brevetto di pilota d'aeroplano agli allievi  prosciolti  dalla  ferma
contratta, ai sensi del precedente articolo 8.