Art. 17. 1. Gli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, vincolati alla ferma di anni dodici, possono acquisire, durante la ferma, i titoli e la preparazione necessari per il conseguimento dei brevetti e delle abilitazioni richiesti per l'impiego quale pilota professionista presso la compagnia di bandiera ovvero altre compagnie italiane, concessionarie di linee di trasporto aereo. I brevetti e le abilitazioni possono essere conseguiti anche durante il periodo di servizio militare. 2. Le compagnie, di cui al comma precedente, che utilizzano, ai sensi degli articoli 7, 9 e 10 della presente legge, gli ufficiali piloti di complemento, posti in congedo illimitato, sono tenute a rimborsare all'erario, con riassegnazione al bilancio della difesa, da disporsi con decreto del Ministro del tesoro, le spese sostenute per far conseguire ai medesimi il brevetto di pilota d'aeroplano, nella misura pari a tanti dodicesimi per quanti sono gli anni di anticipato collocamento in congedo illimitato nonche', per l'intero loro importo, le spese eventualmente sostenute ai sensi del precedente comma. 3. Le compagnie, di cui al precedente comma 1, devono altresi' rimborsare, analogamente a quanto previsto dal precedente comma 2, l'intero ammontare delle spese sostenute per far conseguire il brevetto di pilota d'aeroplano agli allievi prosciolti dalla ferma contratta, ai sensi del precedente articolo 8.